Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Council of Justice Administrative judgment extinguished. The appellant, Portum S.R.L., failed to request a decision on the early settlement proposal communicated by the court within the mandatory forty-day period. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural articles, leading to the extinction of the litigation and an order for the appellant to bear the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: If the appellant fails to request a decision on an early settlement proposal within the prescribed period, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 27081-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: PORTUM S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giancarlo Greco; - ricorrente - contro COMUNE DI GIARDINI NAXOS, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Catalioto; - controricorrente – e nei confronti di ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE REGIONE SICILIANA; - intimato – avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, n. 326 del 2024, pubblicata il 13 maggio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 27081/2024 Numero sezionale 42/2025 Numero di raccolta generale 13354/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 16 maggio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9