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Ordinanza — n. 13072/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses lawyer's appeal against disciplinary suspension for non-payment of civil damages from a criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13072/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a lawyer suspended by the Bar Council for failing to pay civil damages resulting from a prior criminal conviction. The disciplinary body applied the current code of ethics because the offense was deemed permanent in 2020, despite the lawyer's argument that the old code was more favorable or that a new settlement existed. The court ruled that the disciplinary council correctly applied the law at the time of the offense and that procedural defects in the alleged settlement document rendered the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 64 del nuovo codice deontologico; Art. 65 del codice deontologico: The disciplinary council must apply the code of ethics current at the time of the offense when the illegality is permanent, as the current provisions are often more favorable than previous ones.

Parole chiave

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disciplinary procedure lawyer ethics permanent offense civil damages code of ethics inadmissible appeal suspension sanction sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 64 del nuovo codice deontologico forense
In ogni caso la sanzione prevista dall’art. 64 del codice deontologico vigente è più favorevole della corrispondente previsione dell’art.
Art. 65 del codice deontologico vigente
Art. 369 c.p.c.
L’esame di questo motivo non può avere corso, poiché il suddetto documento non risulta allegato agli atti(art. 369 c.p.c.).
Art. 366 n. 6 c.p.c.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 369 c.p
L’esame di questo motivo non può avere corso, poiché il suddetto documento non risulta allegato agli atti(art. 369 c.p.c.).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22138/24proposto da: -) Quimi Cuyuri Edward, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Fabio Bucci ; -ricorrente - contro -) Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; -intimato - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni scritte della Procura Generale, in persona dell’Avvocato Generale dott. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA 1. L’avvocato odierno ricorrente fu condannato dalla Corte d’appello di Roma in via definitiva per il delitto di calunnia, commessa in danno di due colleghi di studio. Il giudizio penale ebbe il seguente svolgimento: Oggetto:disciplinare avvocati -inadempimento di obbligazioni scaturenti da sentenza di condanna -natura di illecito permanente - conseguenze. N.R.G.: 22138/24 Camera di consiglio del 14 gennaio 2024 -) in primo grado il professionista fu condannato a quattro anni di reclusione con sentenza 14.3.2008 e al risarcimento d el danno a favore delle parti civili; -) in appello alcuni dei reati oggetto di imputazione furono dichiarati prescritti; per la parte restante l’imputato fu con dannato con sentenza 6.12.2010 alla minor pena di un anno e otto mesi di reclusione, ferm e le statuizioni civili; -) il ricorso per cassazione dell’imputato fu dichiarato inammissibile con sentenza 18.10.2011.

2. Parallelamente alle vicende del giudizio penale iniziò il procedimento disciplinare che ebbe il seguente svolgimento: -) dopo la sentenza di primo grado il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati deliberò l’ apertura del procedimento disciplinare in data 24.7.2008; -) dopo la proposizione dell’appello da parte dell’imputato il procedimento fu sospeso. Il procedimento disciplinare rimase in stato di quiescenza per nove anni.

3. Nel frattempo, promulgata la riforma dell’ordinamento professionale ed introdotti i Consigli di Disciplina, il (nuovo) consigliere istruttore solo nel 2019, chieste informazioni alla Corte d’appello di Roma ed alle parti offese, apprese dalla prima che la sentenza di condanna era passata in giudicato nel 2011; e dalle seconde che l’odierno ricorrentenon le aveva risarcite , né aveva rimborsato loro le spese di lite.

4. Appresi questi fatti, il CDD revocò in autotutela il precedente capo di incolpazione e il 27.4.2020 deliberò di contestare all’avv ocato un diverso capo di incolpazione, questa volta fondato sulla violazione degli artt. 5 e 59 del vecchio codice deontologico (corrispondenti agli artt. 9 e 64 del nuovo codice deontologico), per non avere adempiutole obbligazioni civili scaturite dalla condanna penale. N.R.G.: 22138/24 Camera di consiglio del 14 gennaio 2024 5. Con decisione 21.1.2022 n. 147 il CDD, dopo avere rigettato l’istanza di rinvio formulata dall’incolpato ( istanza giustificata adducendo problemi di salute ritenuti dal CDD non provati ) , lo condannò alla sospensione dall’esercizio della professione per tre anni. La decisione fu impugnata.

6. Il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 324 del 2024 rigettò il gravame, ritenendo che: -) la mancata audizione dell’incolpato durante la fase preliminare non era causa di nullità, e comunque non era dimostrato l’impedimento assoluto ad essere ascoltato; -) correttamente il CDD aveva ritenuto non dimostrato l’impedimento assoluto dell’incolpato a partecipare all’udienza del 23.11.2021; -) nemmeno poteva ritenersi dimostrata l’ esistenza di un impedimento legittimo e assoluto, per motivi di salute, a supporto dell’istanza di rinvio formulatadall’incolpato anche nel procedimento dinanzi al CNF; -) non vi era pregiudizialità tra il procedimento disciplinare e il pendente giudizio di revisione della sentenza penale di condanna; -) l’azione disciplinare non era prescritta, in quanto al professionista era stato contestato un illecito disciplinare permanente (mancato risarcimento delle parti offese), ed alla data di apertura del procedimento disciplinare l’inadempimento permaneva; -) l’eventuale prescrizione del credito vantato dalle parti offese era irrilevante sul piano disciplinare; -) la sanzione irrogata era congrua tenuto conto della qualità delle parti offese (colleghi di studio); della permanenza della condotta illecita; del comportamento dell’incolpato, che a espressa domanda del consigliere istruttore circa la sorte del giudizio penale non solo aveva risposto dopo sei mesi, ma per di più aveva negato di conoscerne l’esito.

7. La sentenza del CNF è stata impugnata per cassazione dal soccombente con ricorso fondato su cinque motivi. N.R.G.: 22138/24 Camera di consiglio del 14 gennaio 2024 La Procura Generale, in persona dell’Avvocato Generale, ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è prospettata la violazione dell’articolo 56 della legge professionale. La censura non è illustrata in altro modo se non con la deduzione che l’azione disciplinare è stata proposta nove anni dopo la conclusione del giudizio penale. 1.1. il motivo è manifestamente inammissibile. Esso infatti trascura di confrontarsi con la motivazione sottesa dalla sentenza impugnata, e cioè che trattandosi di illecito permanente la prescrizione non poteva decorrere fino a che non fosse cessata la permanenza.

2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato un impedimento assoluto e legittimo dell’incolpato a partecipare:

a) all’udienza dibattimentale del 23.11.2021 dinanzi al CDD;

b) all’udienza del 23.5.2024 dinanzi al CNF. Il ricorrente deduce al riguardo che il CNF “ non aveva la competenza tecnica” per valutare il contenuto dei certificati medici depositati dall’incolpato a supporto dell’istanza di rinvio, e che comunque la motivazione adottata su questo punto sarebbe “illogica e contraddittoria”. 2.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. In primo luogo è inammissibile ex articolo 366 n. 6 c.p.c., in quanto il ricorrente non riassume specificamente il contenuto dei documenti sui quali il ricorso si fonda, e che si assumono inadeguatamente valutatidal CDD.

In secondo luogo il motivo è inammissibile in quanto lo stabilire se una certificazione medica sia o non sia dimostrativa di un impedimento assoluto a presenziare all’udienza costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. N.R.G.: 22138/24 Camera di consiglio del 14 gennaio 2024 3. Il terzo motivo di ricorso. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia applicato la sanzione disciplinare prevista dall’articolo 64 del nuovo codice deontologico forense, senza previamente valutare se il codice vigente fosse più favorevole.

Tale valutazione, prosegue il ricorrente,era doverosa, giusta la previsione dell’articolo 65 del codice deontologico vigente. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Come già detto, il CNF ha qualificato come “permanente” l’illecito commesso dall’incolpato, e dunque correttamente ha applicato il codice deontologico vigente al momento dell’incolpazione, momento nel quale la permanenza dell’illecitonon era cessata (2020). In ogni caso la sanzione prevista dall’art. 64 del codice deontologico vigente è più favorevole della corrispondente previsione dell’art. 59 del codice previgente: mentre, infatti, quest’ultimo non fissava alcun tetto massimo alla sanzione irrogabile, quello vigente prevede (art.

64) la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

4. Il quarto motivodi ricorso. Col quarto motivo è censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dato rilievo, ai fini dell’applicazione dell’aggravante, alla circostanza che l’incolpato non tenne una condotta trasparente nel rispondere alle domande del consigliere istruttore. Il ricorrente invoca il principio nemo tenetur se detegere e sostiene che esso trova applicazione anche nel procedimento disciplinare. 4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto le reticenti dichiarazioni dell’incolpato circa la pendenza del procedimento penale sono state solo uno (e non decisivo) dei plurimi argomenti coi quali il CNF ha giustificato l’applicazione del massimo della sanzione.

5. Il quinto motivodi ricorso. Col quinto motivo è prospettato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’intervenuta transazione fra l’odiernoricorrente e le parti offese dal reato. N.R.G.: 22138/24 Camera di consiglio del 14 gennaio 2024 5.1. L’esame di questo motivo non può avere corso, poiché il suddetto documento non risulta allegato agli atti(art. 369 c.p.c.). In ogni caso la censura è altresì inammissibile perché, in violazione del precetto imposto a pena di inammissibilità dell’articolo 366 n. 6 c.p.c., il ricorrente non indica in quale fase processuale fu prodotto il suddetto documento, né ne riassume adeguatamenteil contenuto.

6. L’istanza di sospensione resta assorbita dalla decisione nel merito del ricorso.

7. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; dichiara assorbita l’istanza di sospensione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a nor