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Ordinanza — n. 13056/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of electronic filing and improper representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13056/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and non-procedible. The appellant, Barbara Grandi, attempted to file the appeal personally as an attorney despite her disbarment, while also failing to submit the required electronic filing. The court rejected the arguments regarding representation and procedural defects, ruling that the lack of a valid power of attorney and the absence of electronic submission rendered the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 196-quater disp. att. c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a person lacking standing to act as an attorney without a valid power of attorney and if not submitted exclusively via electronic means.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility electronic filing requirement attorney standing disbarment power of attorney validity procedural preclusion cancellazione dall'albo avvocati professioni giudiziarie ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 2 of Law n. 247 of 2012
Art. 360 of the Code of Civil Procedure
Art. 196-quater of the implementing provisions of the Code of Civil Procedure
L’art. 196-quater delle disposizioni d’attuazione del cod.
D.Lgs. 10/10/2022, n. 149
35, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 149, siccome modificato dalla legge 29/12/2022, n.
Law 29/12/2022, n. 197
D.P.R. n. 115 of 2002
Law n. 228 of 2012

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 22246 of 2022
Cass., S.U., n. 20697 of 2013
Cass., S.U., n. 23022 of 2011
Cass., S.U., n. 2075 of 2024
S.U. n. 22074 of 2023
S.U. n. 33959 of 2023
Cass., n. 4905 of 2020
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Testo completo

CAMPESE Consigliere ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 23506/2024 proposto da: GRANDI BARBARA, rappresentata e difesada sé medesima; -ricorrente – contro CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; -intimato - avverso la sentenza n. 288/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (r.g. 300/2022). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/03/2025 dal Consigliere IRENE TRICOMI. Fatti di Causa 1. Il 12 novembre 2024 all’Ufficio Protocollo della Corte è pervenuto, a mezzo del servizio postale, ricorso nell’interesse di Barbara Grandi redatto dalla stessa nella asserita qualità di avvocato, con il quale si illustrano varie vicende processuali e provvedimenti disciplinari che avrebbero interessato l’istante, tra cui la pronuncia da parte del CNF della sentenza n. 288 del 2023 avente ad oggetto la cancellazione definitiva dall’Ordine degli Avvocati di Livorno di essa ricorrente.

2. Il CNF è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. il ricorso presenta più ragioni di inammissibilità, come di seguito indicato. 1.1. La ricorrente Barbara Grandi si duole e dà atto della propria cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Livorno, disposta nella seduta del 14 settembre 2022 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, nonché della sentenza del CNF n. 288/23 riguardante la cancellazione definitiva dal medesimo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Tuttavia, l’avvocato che propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia emessa dal CNF in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alle Sezioni Unite della Corte, anche qualora non risulti iscritto allo speciale Albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, purchè possa esercitare le funzioni di avvocato, in ragione del principio enunciato nell’art. 2 della legge n. 247 del 2012, secondo cui “l’iscrizione ad un Albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato” (v., Cass., S.U., n. 22246 del 2022, che Cass., S.U., n. 20697 del 2013, n. 23022 del 2011).

Per contro la ricorrente, nonostante la cancellazione sottoscrive il ricorso nella qualità di avvocato e nell’intestazione dichiara di difendersi in proprio in tale qualità, pur in mancanza di “ius postulandi”, con conseguente inammissibilità dello stesso. Ed infatti, oltre quanto testè rilevato, non risulta allegata al ricorso, nel rispetto del principio di specialità (cfr., Cass., S.U., n. 2075 del 2024) rituale procura conferita ad altro avvocato. La comunicazione pervenuta alla Cancelleria delle Sezioni Unite civili, a mezzo mail, in data 29 gennaio 2025, di “rinuncia mandato difensivo ricorso iscritto al n. 23506/2024 RG della Suprema Corte di cassazione, Sezioni Unite udienza 11.3.25”, datata 28 gennaio 2025, sottoscritta dall’avv.

Cristiano Spadoni, indirizzata alla sig.ra Barbara Grandi, non offre alcun elemento per circostanziare il rilascio di rituale procura alle liti per la proposizione del ricorso in esame, oltre ad essere anch’essa irrituale in quanto non effettuata con il deposito telematico. 1.2. Non risulta allegata (ma solo indicata nel corpo del ricorso, a pag. 2, come doc. 4, a cui corrisponde tuttavia nel foliario altro documento) al ricorso la sentenza del CNF n. 288/23, di conferma della cancellazione dall’Albo dell’Ordine degli avvocati di Livorno, che si deve ritenere oggetto dell’impugnazione in ragione del tenore complessivo del ricorso, per quanto intellegibile. 1.3 Il ricorso non rispetta i requisiti di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., in quanto presenta la mancanza di specificità redazionale e riassuntiva dei fatti processuali, in particolare laddove si consideri che, in maniera generica e non circostanziata (pag. 1, primo capoverso, pag. 6 del ricorso), si assume la connessione con altro contenzioso, riferito a liquidazione competenze professionali, pendente presso la Corte con RG n. 7978/2022, a cui peraltro corrisponde decreto di estinzione a seguito di proposta di definizione accelerata (decreto n. 5266 del 2025).

Inoltre, le censure stesse, articolate in due punti (rubricati rispettivamente: “Natura sindacale/amministrativa del provvedimento opposto”; “Incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge”), risultano prive di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, il giudizio di cassazione costituisce un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art. 360, cod. proc. civ. (cfr., Cass., n. 4905 del 2020). 1.4.

Il ricorso reca in calce la sola relata di notifica al CNF, rimasto intimato, mentre non risulta la notificazione dello stesso al Procuratore Generale e al C.O.A. di appartenenza della ricorrente.

2. Rispetto a tutte queste ragioni di inammissibilità del ricorso, è però prevalente il vaglio di procedibilità del ricorso. Il ricorso è improcedibile. L’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è stato esteso anche al giudizio di cassazione a partire dal 1° gennaio 2023. L’art. 196-quater delle disposizioni d’attuazione del cod. proc. civ., introdotto dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 149, siccome modificato dalla legge 29/12/2022, n. 197, impone il deposito degli atti processuali “esclusivamente con modalità telematiche”.

La norma contempla una sola eccezione (ultima parte del già menzionato comma), circoscritta tassativamente al solo caso in cui “Il giudice [ordini] il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”, nella logica, da tempo perseguita dal legislatore, di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema. In proposito si osserva che nella specie, tale istanza, a prescindere dalla sussistenza di eventuali ragioni per proporla, non è intervenuta. Il contenuto letterale della norma, la sua finalità e l’introduzione di una sola ipotesi di deroga imposta motivatamente (“per ragioni specifiche”) fanno escludere efficacia al deposito cartaceo.

Di conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica, come nella fattispecie in esame, importa la preclusione alla procedibilità del processo (in tal senso, S.U. n. 22074 del 2023, n. 33959 del 2023).

3. Alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso non segue il governo delle spese di lite, atteso che il CNF è rimasto intimato. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1- bis, dello stesso articolo 13, se do