Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The proceedings involved a dispute between the Comune di Castel Guolfo and energy/water service providers regarding administrative decisions. Since the appellant remained silent after the deadline expired, the court applied procedural rules to terminate the case and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant does not respond to a proposal for early settlement within the statutory period.
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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 648-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giandomenico Falcon, Christian Ferrazzi e Andrea Manzi; - ricorrente - contro HERA – HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Caia; - controricorrente – nonché contro ATERSIR (AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI), rappresentata e difesa dall’Avvocato Franco Mastragostino; - controricorrente – e nei confronti di COMUNE DI BOLOGNA, COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE, REGIONE EMILIA – ROMAGNA; - intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4690/2024, pubblicata il 27 maggio 2024;
F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 648/2025 Numero sezionale 41/2025 Numero di raccolta generale 12739/2025 rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso Data pubblicazione 13/05/2025 ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 5.800,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 13 maggio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2