Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; no costs awarded to opposing party under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the City of Genova against the Ministry of Justice extinguished. The plaintiff formally withdrew the appeal during the forty-day period following the notification of an early settlement proposal. Consequently, the court issued a decree stating the proceedings are terminated without ordering the Ministry to pay any procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, 390, 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal may be extinguished by the plaintiff's withdrawal; if the opposing party adheres to the withdrawal, no costs shall be awarded against them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 15482/2024 proposto da: COMUNE DI GENOVA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca De Paoli e Raffaella Maria Parodi; - ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del 22 aprile 2024, n. 3665. Visto il ricorso, iscritto al RGN 15482/2024, proposto dal Comune di Genova, per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato del 22 aprile 2024, n. 3665, in tema di rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari, di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 39; rilevato che, ricevuta in data 3 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 7 maggio 2025, ha rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ. e che la stessa è stata sottoscritta per adesione dall’Avvocatura generale dello Stato per il controricorrente Ministero della giustizia;
F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 15482/2024 Numero sezionale 40/2025 Numero di raccolta generale 12738/2025 Data pubblicazione 13/05/2025 considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., non va pronunciata condanna alle spese processuali in favore della parte controricorrente, avendo quest’ultima aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 13 maggio 2025 La Prima Presidente Margherita Cassano F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l #