Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory 40-day period. The appellant, TROTTA BUS SERVICES S.P.A., had not requested a decision on the settlement offer by the deadline, whereas the respondent, ROMA CAPITALE, argued that the silence constituted a waiver of the right to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and the litigation terminated, ordering the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25876-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: TROTTA BUS SERVICES S.P.A., rappresentat a e difes a d agli Avvocati Alessandro Bonanni e Daniele Bracci; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE,rappresentata e difesa dall’Avvocato Rita Caldarozzi; - controricorrent e – nonché contro BUSITALIA –SITA NORD S.R.L.; AUTOSERVIZI TUSCIA S.R.L.; B.I.S. –BUS INTERNATIONAL SERVICE S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7378del 2024, pubblicata il 3 settembre 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 18 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 15.600,00, di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Rom