Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to early settlement proposal within forty days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the statutory forty-day period. The appellant, a healthcare company, had filed a challenge against a Regional Council decision but remained silent after the settlement offer was communicated on March 20, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the termination of the proceedings without an examination of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 12600-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CASA DI CURA PROF. LUIGI COBELLIS S.R.L., rappresentata e difesa da gli Avvocati Gherardo Marone, Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri; - ricorrent e - contro REGIONE CAMPANIA; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 9744 del 202 3 , pubblicatain data 14 novembre 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 20 marzo 202 5 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenutoche non si deve provvedere sulle spese processuali, non avendo la parte intimatasvolto alcuna attività difensiva in questa sede;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, 9maggio