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Ordinanza — n. 11453/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to extinction of subject matter caused by the defendant company's dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11453/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished because the defendant company, Messuere S.r.l., had been legally dissolved. The appellant argued for the annulment of a water discharge suspension based on alleged procedural flaws in measurement data, but the court noted the company no longer existed. Consequently, the court ruled that no concrete interest remained to pursue the appeal, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 2495 c.c.: The subject matter of the dispute is extinguished when the legal entity against whom the administrative sanction was directed is dissolved, rendering the suspension of its activities impossible to enforce.

Parole chiave

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cessazione materia contendere estinzione società sanzione amministrativa interesse processuale d.lgs 154/2006 compensazione spese cessazione attività qualità dell'acqua

Disposizioni normative citate

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Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 113 Cost.
Art. 29 comma 2 lettera 5 d.lgs. 154/2006
art. 29, comma secondo, lettera 5), del d.lgs.
Art. 2495 comma 2 c.c.
6/2003, la cancellazione ha effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, c.c., nonostante la pendenza di rapporti non definiti(Cass.
Art. 372 c.p.c.
L’intervenuta cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d’ufficio anche in cassazione, essendo l’evento che l’ha determinata documentato mediante la visura ritualmente depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 372 c.p
L’intervenuta cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d’ufficio anche in cassazione, essendo l’evento che l’ha determinata documentato mediante la visura ritualmente depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 4060, 4061 e 4062/2010
2495, secondo comma, c.c., nonostante la pendenza di rapporti non definiti(Cass. SU 4060, 4061 e 4062/2010; Cass.
Cass. 6070/2013
SU 4060, 4061 e 4062/2010; Cass. 6070/2013; Cass.
Cass. 7179/2023
Court dismisses appeal against costs order where former representative of an extinct consortium is personally liable.
Cass. 3934/2016
Cass. 25404/2023
Cassation court dismisses appeal against administrative fine for seed sale without mandatory quality control labels.
Cass. 22199/2010
Consegue, inoltre, la caducazione del provvedimento opposto e di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passate in giudicato (Cass. 22199/2010; Cass.
Cass. 6737/2016
22199/2010; Cass. 6737/2016; Cass.27650/2018).
Cass. 27650/2018
Cass. 20697/2021
Cassation appeal dismissed due to subsequent settlement eliminating the subject matter of the dispute.
Cass. 3542/2017
Cass. 3542/2017). P.Q.M dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e di quelle di legittimità. Così
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Testo completo

.2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13828/2023 R.G. proposto da: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, rappresentata e difesa dall’avvocato CUONZO LORENZO e dall'avvocato MERANI CARLO LEONE GIACOMO, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro VALDENA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti CONTE GIOVANNI BATTISTA e SANDULLI MARIA ALESSANDRA , con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché CORPO FORESTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA STAZIO, ASSESSORATO AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILEDIP., MESSUERE ENERGIE S.R.L.. -INTIMATI- avverso la SENTENZA d el TRIB UNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE n.90/2023, depositata il 12/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto di respingere il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Valdena s.r.l., titolare di una sub - concessione di derivazione d’acqua dal torrente Messuere nel Comune di Brusson, è stata sanzionata dalla RegioneValle D’Aosta con la diffida e la sospensione per 15 giorni dell’attività oggetto di concessionee con ordine che, al termine del periodo di sospensione, la società offrisse adeguate garanzie idonee ad evitare il ripetersi delle violazioni, per la reiterata violazione, nelle annualità 2017-2020, dell’obbligo di rilascio dei quantitativi di Deflusso Minimo Vitale (di seguito “DMV”) ai sensi dell’art. 29, comma secondo, lettera a), d.lgs. 154/2006.

La successiva opposizione della società è stata accolta dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, che ha annullato la s a nzione reputando che “ i risultati dei rilievi fossero caratterizzati da un rilevante grado di d'incertezza tale da doverli considerare inattendibili per gli scopi utilizzati”. Secondo il TSAP, le modalità di esecuzione delle rilevazioni non risultavano conformi alle usuali tecniche di misura della portata su soglie e stramazzi e in termini di posizionamento del punto di rilevazione, nonché riguardo al la valutazione delle condizioni idrodinamiche idonee a produrre importanti variazioni, in relazione al grado di interramento del manufatto di misura.

Inoltre, nell’effettuazione dei calcoli La Regione non aveva utilizzato una formula di taratura sperimentalmente dedotta per il manufatto in questione. Per la cassazione dell’ordinanza la Regione Valle d’Aosta ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. La Valdena ha replicato con controricorsoe con memoria illustrativa. Le altre parti non hanno formulato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazion e degli artt.132, n. 4 c.p.c.nonché degli artt. 111 e 113 Cost., sostenendo che l’annullamentodella sanzione sarebbe sorrett o da una motivazione apparente, non illustrando le ragioni e l’iter logico che ha condotto alla decisione.

Secondo parte ricorrente il TSAP non avrebbe individuato le corrette modalità di misurazione da adottare per accertare ilrilascio dei quantitativi di d eflusso m inimo v itale , né la corretta formula di taratura delle apparecchiature idon ee ad assicurare l’attendibilità dei risultati. La sentenza non consentirebbe di stabilire quale misurazione avrebbe dovuto effettuare il Corpo Forestale per ottenere risultati attendibili e perché sarebbero errate le rilevazioni effettuate. L a Regione deduce infine di aver eseguito nell’intero periodo considerato – a partire dal 2019 – plurimi riliev i presso l’opera di presa a servizio dell’impianto idroelettrico in concessione, mediante l’utilizzo di un correntometro ad induzione elettromagnetica OTT MF- PRO, rilevando la sussistenza delle violazioni in modo p r eciso , e di aver proceduto ad una fase successiva di monitoraggio .

Vi sarebbe perfetta corrispondenza tra le misure direttamente effettuate mediante l’ausilio del correntometro ad induzione elettromagnetica in uso all’Ufficio gestione demanio idrico e i valori ricavati dall’utilizzo sia delle classiche formule dell’idraulica sia della tabella di taratura dell’asta idrometrica sperimentalmente dedotta, con acquisizione di adeguata documentazione video/fotografica. Dalle verifiche sarebbe emersa una situazione di grave e perdurante assenza di deflusso a valle dell’opera di presa; su 12 sopralluoghi effettuati ben 6 avrebbero avuto rilasci di DMV pressoché nulli ed i restanti 6 avrebbero fatto rilevare valori di portata notevolmente insufficienti. 1.1 Deve dichiararsi d’ufficio la cessazion e della materia del contendere.

La Messuere s.r.l., quale responsabile solidale ex art. 6 l. 689/1981 e l’amministratore della società, quale autore materiale della violazione, erano stati raggiunti da una precedente ordinanza - ingiunzione applicativa di una sanzione pecuniaria, annullata con sentenza passata in giudicato. La Regione ha poi irrogato alla sola societàla sanzione inibitoria della sospensione delle attività per 15 gg. ai sensi dell’art. art. 29, comma secondo, lettera 5), del d.lgs. 154/2006. La Valdena s.r.l. ha dato atto nel controricorso che la società sanzionata Messuere si è estinta per effetto della cancellazione del registro delle imprese in data 11.10.2022 e ha prodotto a sostegno la visura camerale.

Con la riforma delle società di capitali e cooperative di cui al d.lgs. 6/2003, la cancellazione ha effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società, ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, c.c., nonostante la pendenza di rapporti non definiti(Cass. SU 4060, 4061 e 4062/2010; Cass. 6070/2013; Cass. 7179/2023). La misura interdittiva adottata (non conseguente alla commissione di un reato ai sensi dell’art. 25 undecies del d.lgs. 231/2002) è parimenti estinta, dato il carattere personale della responsabilità amministrativa, considerato inoltre che la sospensione presuppone che l’attività sia in essere e che possa essere concretamente sospesa, condizione che non ricorre in caso di cancellazione cui consegue il venir meno del soggetto sanzionato .

Non permane , infine, in capo alla R egione , un concreto ed attuale interesse ad ottenere la pronuncia sul ricorso, data l’ineseguibilità della sospensione dell’attività anche ove ritenuta legittima. L’intervenuta cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d’ufficio anche in cassazione, essendo l’evento che l’ha determinata documentato mediante la visura ritualmente depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 3934/2016; Cass. 25404/2023). Nulla la Regione ha rilevato in memoria circa la sussistenza e gli effetti della cancellazione della società intimata Messuere srl.

Consegue, inoltre, la caducazione del provvedimento opposto e di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio non passate in giudicato (Cass. 22199/2010; Cass. 6737/2016; Cass.27650/2018). In considerazione della particolarità della vicenda sostanziale , del contenuto delle pronunce adottate, delle questioni proposte con il ricorso e dell’esito della controversia, le spese del giudizio di cassazione e quelle relative al giudizio dinanzi al TS A P sono interamente compensate tra le parti. Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. 20697/2021;

Cass. 3542/2017). P.Q.M dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e di quelle di legittimità. Così