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Ordinanza — n. 11452/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as claimant lost contract interest, ordering cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11452/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased after the appellant secured the contested public contract. Edison Next Government argued the Council of State erred in annulling the tender and reassigning the service, but admitted having obtained the lot 2 assignment. Consequently, the court ruled the appellant no longer had a legal interest in pursuing the cassation, leading to the dismissal of the appeal and compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 118, comma 8, Cost.; Art. 111, comma 8, Cost.: When a party obtains the subject matter of the dispute through a subsequent administrative act, the legal interest in pursuing the cassation of a prior judgment ceases, warranting the declaration of cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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cessazione materia contendere interesse processuale concessione pubblica compensazione spese giudizio amministrativo annullamento gara subsequent acquisition esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 118, comma 8, Cost.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 118, comma ottavo, e 111 , comma 8 , Cost.
Art. 111, comma 8, Cost.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111, comma ottavo, Cost.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

1/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15747/2023 R.G. proposto da : EDISON NEXT GOVERNMENT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CACCINI, 1 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato DODARO DOMENICO, la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VILLATA RICCARDO, DEGLI ESPOSTI ANDREINA con procura speciale in atti. -RICORRENTE- contro CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE, elettivamente domiciliato in ROMA, V ia Sistina 48 , presso lo studio dell’avvocato RUFFINI ANDREA, che lo rappresenta e difende , unitamente agli avvocati ORLANDO MARCO, VALENTE MATTEO, FAVALE ANTONIETTA, con procura speciale in atti. -CONTRORICORRENTE- nonché AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE - ALER MILANO, domiciliata in ROMA, Roma, Piazza d’Ara Coeli n. 1 , rappresentata e difeso dagli avvocati BANTI FEDERICO, LEZZI GIORGIO, FISCHETTI FEDERICA, con procura speciale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO DI STATO n. 4363/2023 , depositata il 02/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO , che ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. FATTI DI CAUSA 1. Con pronuncia n. 4363/2023 , il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile e ha annullato la procedura per l’affidamento in concessione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosae p er la durata di dodici anni, del servizio di energia termic a relativo agli immobili di proprietà dell’Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale di Milano nonché del servizio di gestione dei relativi impianti di illuminazione delle parti comuni.

L’appalto era stato inizialmente aggiudicato al Consorzio Leonardo, ma la Edison Facility Solution s.p.a. aveva impugnato l’aggiudica, relativamente al lotto n. 2, dinanzi al Tar Lombardia , lamentando che la C ommissione valutatrice aveva commesso un errore nell’attribuzione del punteggio relativo al risparmio di energia termica secondo il sub-criterio quantitativo di valutazione 4.1. Successivamente la medesima Commissione aveva elaborato una nuova graduatoria, aggiudicando il servizio per il lotto 2 alla Edison. Con ricorso incidentale il Consorzio Leonardo aveva impugnato la seconda aggiudicazione, contestando l’ammissione alla gara dell’aggiudicataria e l’attribuzione del nuovo punteggio tecnico sul presupposto che, ove correttamente calcolato, il risparmio energetico offerto da Edison sarebbe stato pari non al 15,4% considerato dalla commissione valutatrice, bensì al 4,39%, percentuale inferiore al minimo previsto (5%).

In contraddittorio con l’ Aler e G emmo S.p.a., il Tar Lombardia aveva respinto il ricorso incidentale, dichiarando la cess azione della materia del contendere relativamente al ricorso principale della Edison. Il Consiglio di Stato, annullando l’aggiudica , ha ritenuto che il bando non offrisse indicazioni sufficientemente chiare riguardo al criterio di calcolo del risparmio energetico e che fosse stata falsata la concorrenza, disponendo l’annullamento di tutti gli atti della procedura relativa al lotto 2, con riserva alla stazione appaltante del compito di individuare le modalità di soddisfacimento del servizio relativo al lotto sino alla riedizione e aggiudicazione di una nuova gara e ciò mediante il mutamento del titolo del suo già avvenuto affidamento a Edison o, in alternativa, mediante l’individuazione di un soggetto terzo”.

Per la cassazione della sentenza Edison Next Government s.r.l. ha proposto ricorso in due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Azienda Lombarda per l'edilizia residenziale – Aler Milano e il Consorzio Leonardo - S ervizi e lavori Società cooperativa consortile stabile.. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 118, comma ottavo, e 111 , comma 8 , Cost. e l’eccesso di potere giurisdizionale per aver il giudice amministrativo annullato la gara sindacando la razionalità del criterio di attribuzione del punteggio contenuto nel disciplinare di gara al punto 4.1. riguardo all’offerta di risparmio energetico espresso in termini di tonnellate equivalenti di p etrolio/anno, poiché contrastante con il disciplinare che prevedeva il “diverso parametro dell’energia termica”, finendo per sostituire i parametri adottati dalla stazione appaltante per l’attribuzione dei punteggi con i criteri alternativi, con un’ evidente invasione del meritoamministrativo.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 111, comma ottavo, Cost. per aver la sentenza disposto, in assenza di domanda di parte, l’annullamento del bando e di tutti gli atti della procedura relativa al lotto 2 e per aver rimesso alla stazione appaltante il compito di individuare le modalità di soddisfacimento del servizio sino alla riedizione e aggiudicazione di una nuova gara, e ciò mediante il mutamento del titolo del suo già avvenuto affidamento a Edison o, in alternativa, mediante l’individuazione di un soggetto terzo”.

2. Va dichiarata la cessazion e della materia del contendere. Con istanza depositata in data 29.11.2024, la Edison Next Government ha dichiarato di aver ottenuto l’assegnazione del lotto 2 e di non aver più interesse alla pronuncia sul ricorso. Ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere , con compensazione delle spese di giudizio. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che, per effetto dell’aggiudica del servizioottenuta dalla ricorrente, quest’ultima non ha più interesse ad ottenere la cassazione della pronuncia, non potendo ricavarne alcun risultato utile.

Le spese di legittimità sono integralmente compensate in considerazione dell e vicende che hanno determinato l ’esito del presente processo. Essendosi il giudizio concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. 20697/2021;

Cass.3542/2017). P.Q.M dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Uni