Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and awards costs to opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because both the primary and incidental appellants formally withdrew their requests for cassation. The procedural outcome resulted in the immediate termination of the proceedings under Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the withdrawing parties to bear the litigation costs for the opposing entities, including the Competition Authority and the wood industry federation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.: When appellants withdraw their cassation appeals, the court declares the proceedings extinguished and awards the litigation costs to the opposing parties.
Parole chiave
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uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 12621/2023proposto da: CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA,FORLÌ- CESENA E RIMINI , rappresentata e difesa dall’Avvocato Adriano Rizzello; -ricorrente – contro COMUNE DI RIMINI e PROVINCIA DI RIMINI,entrambi rappresentati e difesidall’Av vocato Alessandro Lolli ; - c ontroricorrent i e ricorrenti incidentali – nonché contro AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – FEDERAZIONE ITALIANA DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO, DEL SUGHERO, DEL MOBILE, DELL’ILLUMINAZIONE E DELL’ARREDAMENTO – FEDERLEGNOARREDO, rappresentata e difesa dall’Avvocato Mau r o Colantoni; - controricorrente – ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Caia, Nicola Aicardi e Mario Sanino; - controricorrente – estinzione per rinuncia per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2023, n. 3880, pubblicata in data 18 aprile 2023.
Vistoil ricors o, iscritt o al R.G. N. 12621/2023, proposto da lla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini , per la cassazione , per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2023, n. 3880; Vistoil ricors o incidentale autonomo proposto dal Comune di Rimini e dalla Provincia di Rimini, per la cassazione della medesima sentenza del Consiglio di Stato, per motivi di giurisdizione; rilevato che entrambe le parti ricorrenti, in via principale e in via incidentale,hanno depositato un atto di rinuncia al rispettivo ricorso ; rilevatala presenza dei requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; rilevato che vanno liquidate le spese in favore delle controricorrenti FederlegnoArredo e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avendovi dato causa le anzidette parti ricorrent i , mentre vanno interamente compensate le spese delle parti ricorrentitra loro e quelle tra questeultime e la controricorrente Italian Exhibition Group S.p.A., che ha spiegato difese adesive a quelle delle stesse ricorrenti;
P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi legittimità; condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle controricorrenti FederlegnoArredoe Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: - per la controricorrente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; - per la controricorrente Federlegno A rredo , in euro 7.500,00 per compensi, oltre ad euro200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge; compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti e tra queste e la controricorrente Italian Exhibitio