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Decreto — n. 10558/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses lawyer appeal for non-prosecution due to voluntary withdrawal during the 40-day period.

Numero d'incarto Decreto — n. 10558/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant voluntarily withdrew the request. The appellant, a lawyer, had previously requested an early settlement under Article 380-bis of the Civil Procedure Code but explicitly renounced the appeal before the 40-day deadline expired. The court ruled that this voluntary withdrawal satisfied the requirements of Article 390, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis; Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A voluntary renunciation of an appeal filed during the statutory period extinguishes the proceedings, resulting in the dismissal of the case and the imposition of litigation costs on the renouncing party.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code litigation costs allocation non-prosecution of case ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia d'eredità abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
474, depositata in data 30 dicembre 2024 ; rilevato che , ricevuta in data 9 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 390 cod. proc. civ.
civ., il ricorrente, con atto depositato il 15 aprile,ha espressamente rinunciato al ricorsodurante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; estinzione per rinuncia rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
Art. 391, first paragraph, cod. proc. civ.
civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
474, depositata in data 30 dicembre 2024 ; rilevato che , ricevuta in data 9 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 390 cod. proc. civ
civ., il ricorrente, con atto depositato il 15 aprile,ha espressamente rinunciato al ricorsodurante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; estinzione per rinuncia rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
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Testo completo

uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 2486/2025proposto da: LONGO EDOARDO, rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o Sandra Cisilino ; -ricorrente – contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Esmeralda Di Risio, Dania Benedet e Alessandro De Paoli; - controricorrent e – e nei confrontidi PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimato – per la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 23 novembre 2024,n. 474, depositata in data 30 dicembre 2024. Vistoil ricors o, iscritt o al RG N 2486/2025 , proposto da E doardo Longo per la cassazionedella sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 23 novembre 2024,n. 474, depositata in data 30 dicembre 2024 ; rilevato che , ricevuta in data 9 aprile 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 15 aprile,ha espressamente rinunciato al ricorsodurante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; estinzione per rinuncia rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che le spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente rinunciante, avendovi dato causa.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di legittimitàe condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese di lite sostenute da lla parte controricorrent e , che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compensi , e uro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.