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Decreto — n. 10556/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 10556/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellants failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellants, Braito Pio and De Martin Valentino, had not requested a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.; Art. 391, second comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed forty-day period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the silent party.

Parole chiave

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early settlement proposal waiver by silence extinction of proceedings cassation appeal dismissal litigation costs allocation tempestività dell'istanza di ricusazione censure tardive opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, second comma, cod. proc. civ.
1004 del 2024 , depositatain data 31 gennaio 2024 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, second comma, cod. proc. civ.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
1004 del 2024 , depositatain data 31 gennaio 2024 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 15057/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: BRAITO PIO e DE MARTIN VALENTINO, entrambirappresentat i e difesidagli Avvocati Antonio Prade e Gabriele Pafundi; - ricorrent i – contro AVEPA – AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI , in persona del legale rappresentante pro tempore , e REGIONE VE NETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentat e e difese dagli Avvocati Antonella Cusin , Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Bianca Peagno; -controricorrenti- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1004 del 2024 , depositatain data 31 gennaio 2024 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 28 febbraio 2024 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle particontroricorrenti , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 23ap