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Decreto — n. 10552/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 10552/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, representing the Municipality of Giano dell'Umbria, did not request a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal waiver by silence extinction of proceedings cassation appeal dismissal statutory time limits notifica tardiva dei difetti tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
6622 del 2023 , depositatain data 6 luglio 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
6622 del 2023 , depositatain data 6 luglio 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 4557/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o Mirco Ricci ; - ricorrent e - contro FRIGOLANDIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato Alessandra Fagotti ; -controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6622 del 2023 , depositatain data 6 luglio 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 28 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 , di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 23aprile