Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, representing the Municipality of Giano dell'Umbria, did not request a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 4557/2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o Mirco Ricci ; - ricorrent e - contro FRIGOLANDIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato Alessandra Fagotti ; -controricorrente- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6622 del 2023 , depositatain data 6 luglio 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 28 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 , di cui euro 200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 23aprile