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Decreto — n. 9308/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares preliminary reference inadmissible due to lack of novelty and interpretative difficulty.

Numero d'incarto Decreto — n. 9308/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the preliminary reference regarding public notice to unidentified squatters inadmissible. The court found that existing precedents on similar cases involving mobile subjectivity and common characteristics already address the issue, rendering the question non-novel. Consequently, the court determined the reference lacked the necessary interpretative difficulty and numerical controversy required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 363 bis c.p.c.; Art. 150 c.p.c.: A preliminary reference is inadmissible if the question lacks novelty due to existing case law and does not present a grave interpretative difficulty or sufficient numerical controversy.

Parole chiave

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preliminary reference inadmissibility novelty threshold in civil procedure public notice to unidentified parties interpretative difficulty requirement numerical controversy standard Cassazione ordinanza pregiudiziale squatters public notice

Disposizioni normative citate

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Art. 363 bis c.p.c.
P.Q.M Visto l’art. 363 bis c.p.c. dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale con le ordinanze n.
Art. 150 c.p.c.
Il numero modestodi precedenti e la non totale sovrapponibilità delle fattispecie non escludono la pertinenza al tema oggetto del quesito in quanto dipendono dallo scarso utilizzo della modalità di notificazione disciplinata dall’art. 150 c.p.c.
art. 150 c.p
Il numero modestodi precedenti e la non totale sovrapponibilità delle fattispecie non escludono la pertinenza al tema oggetto del quesito in quanto dipendono dallo scarso utilizzo della modalità di notificazione disciplinata dall’art. 150 c.p.c.
art. 363 bis c.p
P.Q.M Visto l’art. 363 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6507 del 1998
Cass. 121 del 2005

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Testo completo

e la difficoltà di avvicinarli a causa delle condotte aggressive che essi tendenzialmente tengono, non consente alcuna valida e stabile identificazione.

2. Il quesito rivolto ex art. 363 bis. c.p.c. è il seguente: “ nel premettere che nel caso in esame non si verte in ipotesi in cui la platea dei destinatari della notificasia definita e definibile in base a categorie giuridiche, in maniera tale da consentire l’individuazione dei soggetti non identificati destinatari della notifica in relazione alla collocazione in una specificacategoria giuridica, si tratta di stabilire se, in relazione all’ipotesi in esame, in cui i destinatari dellanotifica per pubblici proclami sono soggetti che si trovano in una determinata condizione di fatto, sipossa interpretare la norma di cui all’art. 150 c.p.c. nel senso di poter ritenere validamente instaurato il contraddittorio nonostante la notifica sia stata effettuata senza identificare nessuno deidestinatari ovvero se, invece, la norma debba essere interpretata nel senso che, per ritenerevalidamente instaurato il contraddittorio, i destinatari della notifica debbano essere identificabili per l’appartenenza ad una medesima categoria giuridica o identificati almeno in parte».

3. Il quesito non supera la soglia dell’ammissibilità , in primo luogo sotto il profilo della novità. Sono rinvenibili precedenti orientativi delle risposte interpretative che possono essere date in relazione al quesito posto. Il numero modestodi precedenti e la non totale sovrapponibilità delle fattispecie non escludono la pertinenza al tema oggetto del quesito in quanto dipendono dallo scarso utilizzo della modalità di notificazione disciplinata dall’art. 150 c.p.c. Si richiamano in particolare Cass.6507 del 1998 e 121 del 2005, entrambi riguardanti cause verso un Consorzio, caratterizzate dalla necessità di integrare il contraddittorio con i consorziati, soggetti a continui avvicendamenti soggettivi.

Sia nella prima che nella seconda pronuncia, dunque, viene affrontata la -2 - questione, comune e centrale anche nelrinvio pregiudiziale prospettato dal Tribunale di Roma, della difficoltà di individuare destinatari della notifica, caratterizzati da grande mobilitàsoggettiva ma anche dall a comune fruizione dei beni immobili sine titulo . I due precedenti hanno in comune due caratteri rilevanti ovvero quello della modificabilità dei soggetti da identificare e quello della riconducibilità dei destinatari della notifica ad una caratteristica comune, nel caso che ci occupa, l’essere occupanti abusivi, ed in quanto tali contraddittori necessari della domanda cautelareconservativa volta a proteggere gli immobili occupati.

La “novità” non può desumersi dalla mera mancanza di precedenti di rilievo nomofilattico riguardanti fattispecie identiche, consistendo l’impegno interpretativo, proprio nella capacità di conformare i principi già affermati a situazioni di fatto che presentano caratteri riconducibili a tali principi così da consentirne, mediante la mediazione ermeneutica, l’applicazione diretta, parziale o per contrasto.

4. Difetta, di conseguenza, anche la grave difficoltà interpretativa, in quanto la norma non presenta oscurità o complessità di lettura o di applicazione come è confermato dalla mancanza nel provvedimento di rinvio di riferimenti a contrasti dottrinari o giurisprudenziali al riguardo.

5. Difetta, infine, anche il requisito del la numerosità, non potendosi condividere la diversa valutazione contenuta nel provvedimento di rinvio, dal momento che non sono menzionatecontroversie di identico od analogo tenore nella quali sia stata scelta la strada della tutela civile cautelare conservativa o dell’azione petitoria per occupazione senza titolo, quando vi sia una pluralità non identificabile di convenuti – occupanti abusivi.

6. Il rinvio pregiudiziale proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Visto l’art. 363 bis c.p.c. dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale con le ordinanze n. n.3009 e