Court remands case to examine ordinary jurisdiction over administrative liability for loss of reliance due to unconstitutional law annulment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court remanded the case to a future hearing to determine if the ordinary courts have jurisdiction over claims for administrative liability arising from the annulment of an administrative act following a constitutional challenge. The plaintiff argued that the lower courts erred in dismissing the claim for lack of jurisdiction, asserting it was a legitimate dispute over reliance interests rather than a review of legislative power. The court agreed to postpone the decision pending further examination of this specific legal theme in a broader context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The ordinary courts possess jurisdiction to adjudicate claims for damages resulting from the loss of reliance caused by the annulment of an administrative act following a declaration of unconstitutionality, provided the claim does not seek a re-evaluation of the legislative act itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.450/2022 R.G. proposto da : VBIO 7 Società Agricola a r.l. con socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO CICCARIELLO; -ricorrente – contro REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO COSTANZI, PASQUALE DE BELLISI e SARA API; -controricorrente - avverso la sentenza n. 660/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/3/2025 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario e conseguenze di legge; uditi gli avvocati Fabio Ciccariello, Stefano Grassi e Luca Mele per delega dell’avvocato Sara Api:
RILEVATO CHE:
1. VBIO 7 Società Agricola S.r.l., attualmente in liquidazione, conveniva davanti al Tribunale di Ancona la Regione Marche per ottenerne il risarcimento dei danni che le sarebbero derivati dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della L.R. 26 marzo 2012 n. 3, Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA), pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 93/2013, con conseguente annullamento del titolo autorizzativo - per la realizzazione di un impianto diretto alla produzione di energia elettrica da biogas - che le era stato anteriormente rilasciato; tali danni sarebbero stati riconducibili, ex articolo 2043 c.c., al comportamento della Regione quale legislatrice e autorità amministrativa. La Regione si costituiva, resistendo ed eccependo il difetto di giurisdizione. Il Tribunale, con sentenza n. 1203/2016, dichiarava inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione. VBIO 7 proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 660/2021, rigettava il gravame, ribadendo il difetto di giurisdizione.
2. VBIO 7 ha presentato ricorso, articolato in tre motivi. La Regione si è difesa con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2024, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni nel senso dell’accoglimento del ricorso dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario; ha depositato memoria la Regione, insistendo nella sua difesa e prospettando pure cinque profili di incostituzionalità, di cui i primi quattro in relazione agli artt. 103, primo comma, e 113, primo comma, Cost. e il quinto in relazione agli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 111 Cost.Con ordinanza interlocutoria la causa è stata rimessa in pubblica udienza per la peculiarità della sua tematica; è stata quindi trattata alla pubblica udienza del 25 marzo 2025, in riferimento alla quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni conformi a quelle precedenti, ed entrambe le parti hanno depositato memoria, ribadendo la propria posizione.
3. Il primo motivo denuncia erronea interpretazione ed erronea qualificazione della domanda nonché vizio di extrapetizione, con violazione dell’articolo 112 c.p.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.: non sarebbe stato chiesto alcun “sindacato giurisdizionale su come la potestà legislativa è stata svolta” dalla Regione - accertamento già compiuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 93/2013 - , avendo invece la ricorrente “inteso contestare la lesione dell’affidamento incolpevolmente riposto in un provvedimento favorevole (l’AU) prima ottenuto e poi annullato dal giudice amministrativo” a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale de qua; e tale declaratoria non sarebbe stata presa “minimamente in considerazione” dalla Corte d’appello.
4. Il secondo motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.1 c.p.c., denuncia erroneo diniego della giurisdizione per “abnorme qualificazione della domanda”, in violazione degli articoli 24 e 113, primo comma, Cost. nonché dell’articolo 112 c.p.c.; la sua illustrazione riproduce, in sostanza, gli argomenti della precedente censura in ordine all’affidamento incolpevole sulla legittimità dell’azione pubblica.
5. Il terzo motivo, presentato in via gradata rispetto al primo e al secondo, imputa alla Corte d’appello di avere errato nel riconoscere il difetto assoluto di giurisdizione.
4. In ordine alla giurisdizione attinente alla responsabilità della pubblica amministrazione per il danno che deriverebbe dalla lesione di affidamento da essa causato, la Corte ritiene opportuno svolgere approfondimenti e fissare la trattazione della causa in altra prossima udienza, in cui è prevista la trattazione di controversie in materia, anche al fine di esaminarle alla luce di un quadro più ampio della tematica P.Q.M R