Italian court dismisses appeal due to plaintiff's voluntary withdrawal during the 40-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the proceedings extinguished after the appellant explicitly withdrew the cassation appeal within the statutory forty-day period. Although the case involved a dispute over administrative selection procedures for a directorship role, the appellant voluntarily renounced the right to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the process ended and ordered the appellant to bear the litigation costs incurred by the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, Art. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: A voluntary withdrawal of an appeal made within the prescribed time limit extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 26327/2024proposto da: GIANCARLO MIGLIORISI, rappresentato e difes o da ll’ Avvocat o Agatino Cariola; -ricorrente – contro ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA,rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicola Seminara; - controricorrent e – nonché contro ETTORE DI PAOLA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Lanza; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilianadel 15 ottobre 2024 , n. 787 . Visto il ricors o, iscritt o al RG N 26327 /2024 , proposto da Giancarlo Migliorisi, per la cassazione, per motivi di giurisdizione,della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 15 ottobre 2024, n. 787, in tema di procedura di selezione di candidati per il conferimento di incarico di dirigente amministrativo indetta dall’IACP di Ragusa; rilevatoche, ricevuta in data 18 febbraio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. estinzione per rinuncia proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 28 marzo 2025 , ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che le spese processuali sostenute dai controricorrenti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente rinunciante, avendovi dato causa.
P.Q.M dichiara estinto il processo e condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese di lite sostenute da i controricorrenti, che liquida , per ciascuna parte controricorrente,in complessivi euro 2.500 per compensi e 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.