Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Tommaso Rolfo, had filed a challenge against the disciplinary council of the Florence Court of Appeal, but remained silent after the proposal was communicated on February 12, 2025. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and terminated the proceedings without addressing the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the automatic deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 24744-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ROLFO Tommaso,rappresentato e difes o d all’Avvocato Gabriele Paloscia; - ricorrente - contro CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PER IL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE; - intimato – avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, RD. n. 384/2024, pubblicata il 25ottobre 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 12 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 3 aprile