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Decreto — n. 8745/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares process extinct and awards costs to respondents.

Numero d'incarto Decreto — n. 8745/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal during the forty-day decision period. The appellant, a cooperative consortium, had previously challenged a Council of State judgment regarding jurisdiction over a dispute with Pizzarotti SA and the Italian Ministry of Foreign Affairs. The court ruled that the withdrawal met statutory requirements under the Code of Civil Procedure, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the respondents' litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, Art. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished if the appellant renounces the recourse within the prescribed period, and the court must declare the process extinct while ordering the renouncing party to pay the costs incurred by the controricorrenti.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal of recourse litigation costs allocation Code of Civil Procedure jurisdictional challenge rinuncia alle prestazioni d'assicurazione ritiro a seguito di transazione estinzione delle prestazioni assicurative

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
9060; estinzione per rinuncia rilevatoche, ricevuta in data 18 febbraio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 390 cod. proc. civ.
civ., il ricorrente, con atto depositato il 26 marzo 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
Art. 391, primo comma cod. proc. civ.
civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
9060; estinzione per rinuncia rilevatoche, ricevuta in data 18 febbraio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 390 cod. proc. civ
civ., il ricorrente, con atto depositato il 26 marzo 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod.
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Testo completo

uente Oggetto DECRETO sul ricorso RGN 25970/2024proposto da: CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE”, rappresentata e difes a dagli Avvocati Matteo Valente, Antonietta Favale, Andrea Ruffini e Marco Orlando; -ricorrente – contro PIZZAROTTI SA e IMPRESA PIZZAROTTI C. S.P.A. , rappresentate e difese dagli Avvocati Claudio Guccione e Maria Ferrante; - controricorrenti – nonché contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; CONSOLATO GENERALE D’ITALIA ZURIGO; ACCREDITED INSURANCE EUROPE LIMITED - intimati – per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez.

V, 12 novembre 2024, n. 9060. Visto il ricors o, iscritt o al RG N 25970 /2024 , proposto dal CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE”, per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9060; estinzione per rinuncia rilevatoche, ricevuta in data 18 febbraio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 26 marzo 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevatoche la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; consideratoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che le spese processuali sostenute dalle controricorrenti, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente rinunciante, avendovi dato causa.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle controricorrenti, che liquida in complessivi euro10.000 per compensi e 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di le