Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Calabria Region's administrative decision extinguished. The appellant, a volunteer association, failed to request a ruling on the early settlement proposal submitted by the court within the mandatory forty-day period. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: If the appellant does not request a decision on an early settlement proposal within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation judgment is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25075-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “DA DONNA A DONNA”, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimiliano Carnovale; - ricorrente - contro REGIONE CALABRIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Roberta Ventrici; - controricorrente – e nei confronti di GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA; DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEI SERVIZI SOCIALI SETTORE 13; - intimat i - avverso la sentenza del Consiglio di Staton. 3221 del 202 4 , depositata il 9 aprile2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il14 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.