Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Bruno Garufi, had not requested a decision on the proposed settlement by the deadline, while the opposing parties argued that the silence constituted a waiver of the right to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to an early settlement proposal within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 22910-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: BRUNO GARUFI,rappresentato e difes o d all’Avvocato Sergio Nicola Aldo Scicchitano; - ricorrente - contro COMUNE DI OSIMO,rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea Galvani; - controricorrente - STEFANO BERNARDI, GIACOMO GATTO, DAMIANO MAZZIERI, MAURIZIO FABBIETTI, FILIBERTO ANDREOLI, rappresentati e difesi dall’Avvocato Enrico Maria Stramigioli; - controricorrent i – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3536del 2024, pubblicata il 19 aprile 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 14 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle due parti , in euro 3.200 , di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì