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Decreto — n. 8738/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 8738/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Italcarciofi S.r.l., had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated on February 14, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits or awarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed withdrawal of appeal extinction of proceedings statutory time limits cassation procedure disdetta della locazione commerciale diritto di ritenzione del locatore istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
7230del 2024, pubblicata il 26agosto 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
7230del 2024, pubblicata il 26agosto 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25188-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ITALCARCIOFI S.R.L., rappresentat a e difes a d all’Avvocato Michele Dionigi; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO; PREFETTURA DI BERLETTA – ANDRIA – TRANI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7230del 2024, pubblicata il 26agosto 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 14 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 2 apr