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Decreto — n. 8736/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 8736/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement. The appellant, the Municipality of Pollica, did not request a ruling on the appeal within the mandatory forty-day period following the proposal's communication. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated without addressing the merits or allocating costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed withdrawal of appeal extinction of cassation proceedings statutory time limits procedural default opposizione tardiva tempestività dell'inoltro censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, cod. proc. civ.
3480/202 4, depositata il 17 aprile 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
3480/202 4, depositata il 17 aprile 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non si deve provvede re sulle spese processuali , non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25367-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI POLLICA, rappresentato e difes o d a gli Avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO; UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO ALBI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI; - intimati – avverso la sentenza delConsiglio di Stato n. 3480/202 4, depositata il 17 aprile 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 14 febbraio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche non si deve provvede re sulle spese processuali , non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 2a