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Decreto — n. 8441/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8441/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8441/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25341-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: PALLONETTO Fabio, rappresentatoe difeso d all’ Avvocat o Severino Berardi ; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEe AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, entrambi rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di appello n. 105 del 2024, depositata il 17 aprile2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 12 febbraio2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, limitatamente ai controricorrenti Agenzia delle dogane e Ministero dell’economia e delle finanze, speseche vanno liquidate come in dispositivo;mentre nessuna statuizione sulle spese va adottata a favore del controricorrente Procuratore Generale della Corte dei conti, essendo questo parte soltanto in senso formale;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8441/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25341-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: PALLONETTO Fabio, rappresentatoe difeso d all’ Avvocat o Severino Berardi ; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEe AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, entrambi rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di appello n. 105 del 2024, depositata il 17 aprile2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 12 febbraio2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, limitatamente ai controricorrenti Agenzia delle dogane e Ministero dell’economia e delle finanze, speseche vanno liquidate come in dispositivo;mentre nessuna statuizione sulle spese va adottata a favore del controricorrente Procuratore Generale della Corte dei conti, essendo questo parte soltanto in senso formale;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate proposta di giudizio asserzione difendibile intervenuta prescrizione revoca dell'opposizione difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
105 del 2024, depositata il 17 aprile2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25341-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: PALLONETTO Fabio, rappresentatoe difeso d all’ Avvocat o Severino Berardi ; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEe AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, entrambi rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrent i – avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di appello n. 105 del 2024, depositata il 17 aprile2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 12 febbraio2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, limitatamente ai controricorrenti Agenzia delle dogane e Ministero dell’economia e delle finanze, speseche vanno liquidate come in dispositivo;mentre nessuna statuizione sulle spese va adottata a favore del controricorrente Procuratore Generale della Corte dei conti, essendo questo parte soltanto in senso formale;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrente Agenzia delle dogane ed altro, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debit