Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Elitaliana S.r.l., had not requested a ruling on the appeal after the proposal was communicated on February 7, 2025. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated, ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 12330-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ELITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o Massimiliano Brugnoletti; - ricorrent e - contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentatae difesa dall’Avvocato Fiammetta Fusco ; -controricorrente- AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA –ARES 118; ELIFRIULIA S.p.A.; AVINCIS – AVIATION ITALIA S.p.A. (già Babcock Mission Critical Services Italia S.p.a.);
ASSOCIAZIONE IMPRESE SERVIZI ELICOTTERISTICI –AISE; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 4168 del 202 4 , depositatain data 9 maggio 202 4 e notificata in data 10 maggio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 7 febbraio 202 5 ;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.200, di cui euro 10.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Rom