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Decreto — n. 7294/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7294/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7294/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 24474-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: TRADE SERVICE S.R.L., rappresentat a e difes a d all’Avvocato Francesco Follieri; - ricorrente - contro COMUNE DI CASAMASSIMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vito Aurelio Pappalepore; - controricorrent e – contro IMMOBILIARE TONI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Romito e Antonio Leonardo Deramo; - controricorrente – nonché contro INPS –ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Cipriani e Sabrina Pancari; - controricorrente – e nei confronti di S.A.S. MORRIS CO.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7294/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 24474-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: TRADE SERVICE S.R.L., rappresentat a e difes a d all’Avvocato Francesco Follieri; - ricorrente - contro COMUNE DI CASAMASSIMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vito Aurelio Pappalepore; - controricorrent e – contro IMMOBILIARE TONI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Romito e Antonio Leonardo Deramo; - controricorrente – nonché contro INPS –ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Cipriani e Sabrina Pancari; - controricorrente – e nei confronti di S.A.S. MORRIS CO.

Parole chiave

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opposizione tardiva tempestività dell'inoltro proroga tardiva del termine preclusione per tardività ritardo ingiustificato termine per l'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
3197del 2024, pubblicata l’8 aprile 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 24474-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: TRADE SERVICE S.R.L., rappresentat a e difes a d all’Avvocato Francesco Follieri; - ricorrente - contro COMUNE DI CASAMASSIMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vito Aurelio Pappalepore; - controricorrent e – contro IMMOBILIARE TONI S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Romito e Antonio Leonardo Deramo; - controricorrente – nonché contro INPS –ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Cipriani e Sabrina Pancari; - controricorrente – e nei confronti di S.A.S. MORRIS CO.

BUILDING DI BERNARDI CRESCENZA; COLAPINTO Fabio; CARAVELLI Saverio Giuseppe; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 3197del 2024, pubblicata l’8 aprile 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 30 gennaio 202 5 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in euro 4.200 , di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legg