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Decreto — n. 7292/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7292/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7292/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25362-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: FUMAGALLI Renata , rappresentat a e difes a da ll’ a vv . Antonio Invidia; - ricorrent e - contro AGEA –AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, entrambe rappresentatee difese dall’ A vvocatura generale dello Stato ; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 6149 del 202 4 , depositata in data10 luglio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 30 gennaio 2025 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Decreto — n. 7292/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25362-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: FUMAGALLI Renata , rappresentat a e difes a da ll’ a vv . Antonio Invidia; - ricorrent e - contro AGEA –AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, entrambe rappresentatee difese dall’ A vvocatura generale dello Stato ; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 6149 del 202 4 , depositata in data10 luglio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 30 gennaio 2025 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro intervenuta prescrizione opposizione tardiva proroga tardiva del termine ritardo ingiustificato eccezioni processuali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
6149 del 202 4 , depositata in data10 luglio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
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Testo completo

ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25362-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: FUMAGALLI Renata , rappresentat a e difes a da ll’ a vv . Antonio Invidia; - ricorrent e - contro AGEA –AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, entrambe rappresentatee difese dall’ A vvocatura generale dello Stato ; -controricorrenti - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 6149 del 202 4 , depositata in data10 luglio 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrenteil 30 gennaio 2025 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, l