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Ordinanza — n. 6595/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal of the legal challenge against the Bar Council.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6595/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the lawyer against the Bar Council was declared extinguished because the client voluntarily withdrew the lawsuit on January 16, 2025. The Bar Council had previously suspended the lawyer for four months for violating deontological rules regarding a client's privacy. The court dismissed the appeal as the procedural requirement for a valid cassation judgment is the existence of an active, unwithdrawn appeal.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; The cassation judgment is declared extinguished when the appellant voluntarily renounces the appeal before the court issues a ruling on the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of cassation Bar Council disciplinary sanction deontological violation suspension of practice client renunciation procedural extinction sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. un. n. 19976 del 2024
Cass. n. 14782 del 2018
19976 del 2024; Cass. n. 14782 del 2018); visti gli artt.
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Testo completo

. 2. 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16358/2024R.G. proposto da: PUNTURIERI MARINO MAURIZIO, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Carlo Morace , domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour. -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. e R.G. n. 16358/2024.-Intimati - avverso sentenza n. 292del 5/7/2024 del Consiglio Nazionale Forense.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 4 / 2 /202 5 dal Consigliere Mario Bertuzzi. Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cardino, che ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estintoper rinuncia. La Corte, letto il ricorso proposto dall’Avv. Marino Maurizio Punturieri per la cassazione della sentenza n. 292 del 5/7/2024 del Consiglio Nazionale Forense, che aveva confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Reggio Calabria che lo aveva dichiarato responsabile dei cap i 1) e 3 ) di incolpazione, per avere violato, con condotte commesse a partire dal 2017 nei confronti della sig.ra Fedele Maria Teresa, il disposto dell’art. 29, commi 1, 3 e 4, del Codice Deontologico Forense, e gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per quattro mesi; rilevato che il ricorrente,con atto del 16.1.2025, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso; che nulla deve disporsi sulle spese del giudizio , in difetto di attività difensiva dell’intimato; che nulla deve altresì disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, prevista dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesiin cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, tenuto conto che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso (Cass.

Sez. un. n. 19976 del 2024; Cass. n. 14782 del 2018); visti gli artt. 390 e art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. R.G. n. 16358/2024.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente , in caso di diffusione del presente provvedimento. Così deciso in Roma, nella Camera