Cassation court dismisses disciplinary action against lawyer due to statute of limitations expiration under new professional code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the disciplinary action against the lawyer, ruling that the statute of limitations had expired. The court determined that under the new professional code, the limitation period is seven and a half years, which was fully exceeded by the alleged offenses in 2015 and 2016. Consequently, the disciplinary proceedings were declared inadmissible, and the costs of the cassation appeal were deemed non-recoverable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, co. 3, l. n. 247 del 31 dicembre 2012; The statute of limitations for disciplinary actions against lawyers is seven and a half years and expires automatically if not interrupted within that period, rendering the action inadmissible upon expiration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
crizione.
2. L’azione disciplinare si è prescritta. Il fatto di cui alla prima incolpazione è del 13/5/2015 e quello di cui alla seconda, del 5/9/2016. L’art. 56, co. 3, della l. n. 247 del 31 dicembre 2012 dispone: Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto.
Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni . Queste Sezioni unite hanno già avuto modo di osservare che Nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel comma 1 dell’art. 56; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo. Si tratta di una novità della nuova legge professionale, la quale segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni (sent. n. 32634/2022).
Non è dubbio che entrambi gli illeciti hanno natura istantanea, poiché l’offesa si è consumata col fatto stesso dell’esternazione delle frasi censurate. Di conseguenza, il termine di sette anni e sei mesi risulta ampiamente trascorso. L’azione disciplinare relativa al primo degli episodi contestati, risalente al 13/5/2015, era già prescritta al tempo del deposito della sentenza del C.N.F. in data 13/4/2024 (ma, comunque, già lo era al momento della deliberazione del 14/9/2023). L’azione disciplinare relativa al secondo episodio, risalente al 5/9/2016, si è prescritta il 5/3/2024, prima della notifica del ricorso per cassazione (5/4/2024).
Infine, va soggiunto che la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (S.U., n. 36204, 28/12/2023, Rv. 669891 –01).
3. Assorbita, pertanto, nel resto la doglianza, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
4. La sopravvenuta maturazione della prescrizione giustifica la declaratoria d’irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2025, nella camera di consigl