Italian court dismisses appeal regarding lawyer re-registration, citing lack of absolute impediment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the National Council of Lawyers' decision on the applicant's re-registration could not be reviewed on merits. The court held that only absolute impediments under Article 153 of the Code of Civil Procedure justify time extensions, excluding mere negligence or organizational defects by the defense counsel. Consequently, the applicant's request for re-entry into the professional register was rejected without substantive examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 153 c.p.c.: Appeals against disciplinary decisions are limited to specific grounds, and time extensions require absolute impediments, excluding mere negligence or lack of professional organization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
el merito e che può essere censurabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. in tal senso già Cass.n. 11090 del 2007)». Con ordinanza n. 31483/2023si è poi ribadito che l’evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine,regolata dall’art.art. 153, comma 2, c.p.c., deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma, sulla base di un orientamento consolidato (Cass. n. 17729/18), e che la causa non imputabile «non può risolversi in una mancanza di diligenza» e «non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore» (Cass. n. 363/2017).
Un deficitdi diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile al difensore esclude pertanto la possibilità della rimessione in termini; ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l’atto processuale e pertanto non vi ènecessità di una sua intenzione dolosa. Nella specie, dunque, la valutazione di merito del C.N.F., fondata sulla pacifica qualificazione professionale, derivante dalla preparazione giuridica del ricorrente, che chiedeva la reiscrizione nell’albo presso il COA di Reggio Calabria, neppure specificamente contestata nel ricorso, non è sindacabile in questa sede per quanto sopra affermato dalla giurisprudenzadi legittimità.
3. Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile ilricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione,se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizioche liquida in €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi edoltre accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito