Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Court of Accounts' appellate decision extinguished. The appellant, Prino Giacomo, failed to request a ruling on the appeal after the court formally proposed an early settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and the proceedings terminated pursuant to Article 391.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a formal proposal for early settlement within the prescribed forty-day period results in the automatic deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 17049-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: PRINZO Giacomo , rappresentat o e difes o dall’Avvocato Massimo Liuzzo Scorpo; - r icorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – nonché contro PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIA; PERGOLA Fulvio Valentino;
LA PAGLIASalvatrice; CATALANOMaria Sebastiana ; - intimati - avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, n. 27/A/2024, depositata il 22 gennaio2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 23 gennaio2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, essendo parte soltanto in senso formale;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma,