Italian court dismisses jurisdictional appeal due to settlement, ending pending dispute between yacht broker and seller.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the pending jurisdictional appeal inadmissible because the parties reached a settlement agreement on October 28, 2024. The dispute involved a yacht broker claiming commission fees from a seller regarding a boat sale, with the seller initially contesting Italian jurisdiction and citing parallel litigation in Florida. The court ruled that the settlement extinguished the subject matter of the dispute, rendering the jurisdictional arguments moot and unnecessary for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 L. 218/95; Art. 7 Reg. UE 1215/2012: A preliminary ruling on jurisdiction becomes unnecessary and the appeal is dismissed if the parties subsequently settle the underlying dispute, thereby eliminating the subject matter of the controversy.
Parole chiave
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/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al n. 16153/2024R.G. proposto da : WORTH AVENUE YACHTS LLC, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro OVERMARINE GROUP SPA, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREUCCI MARIO e GAGGERO FRANCESCO con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- nel giudizio pendente dinanzi al TRIBUNALE LUCCA n. 1360/2023 R.G.. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO , che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Overmarine Group S.p.a . ha evocato in giudizio la Worth Avenue Yachts Llc., società di diritto statunitense, dinanzi al Tribunale di Lucca, esponendo che, nel c orso del 2021 , la convenuta, broker nelsettore della vendita di imbarcazioni di lusso, aveva segnalato alla Overmarine una cliente - Carolyn Aronson - interessata all’acquisto di una nave da diporto modello Mangusta Oceanoe che le tratta t ive non erano andate a buon fine , tanto che la nave era stata ceduta ad altro.
Successivamente la Aron s o n aveva acquistato dalla Overmarine Group S.p.A. una diversa nave, mod. Mangusta Gransport 54 mt., per cui la Worth Avenue Yachts Llc aveva chiesto il pagamento di una provvigione pari al 5% del prezzo, ritenendo che l’affare fosse stato concluso grazie alla sua intermediazione. Ha chiesto di dichiarare l’insussistenza del diritto alla provvigione o di determinarne il giusto ammontare, in misura non superiore ad € 300.000,00. La convenuta ha contestato la domanda eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano ; ha chiesto , in subo r dine , di sospendere il giudizio, stante la pendenza in Florida di altra controversiacon lo stesso oggetto tra le stesse parti.
In pendenza di giudizio la Worth Avenue Yacht LLC ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in tre motivi. La Overmarine Group S.p.A.ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 3 della L. 218/95, 7 del Regolamento n. 1215/12, 5 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968, ratificata con L. 804/1971, per aver l’attrice instaurato il giudizio dinanzi al giudice italiano in base al criteriodel forum destinatae solutionis . S econdo la ricorrente , l’art. 3 della l. 218/1995 contiene un rinvio dinamico alla Convenzione di Bruxelles, ai regolamenti UE 44/2001, nonché all’art. 7 R eg .
UE n. 1215/2012, secondo cui “ nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi la giurisdizione va determinata in base al luogo di esecuzione della obbligazione caratterizzante il contratto di cui si discute”. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 57 della L. 218/1995, 4 del Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cosiddetto “Roma I”), per aver la società attrice instaurato la causa senza tener conto del criterio del c.d. collegamento allo stato di residenza della parte che aveva eseguito la parte principale del contratto, oltre che in violazione della legge applicabile al contratto.
Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 7, comma primo, della L. 218/95, per aver la resistente ritenuto che tra le due diverse controversie, pendenti rispettivamente in Italia e in Florida, intercorresse un rapporto di litispendenza internazionale da risolvere a favore del giudizio instaurato per primo, trascurando il diverso contenuto delle domande, l’una rivolta a negare il diritto alla provvigione e l’altra riguardante esclusivamente il suo esatto ammontare.
2. Con istanza congiunta del 9.12.2024, l e parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo definito la lite con accordo del 28.10.2024 depositato in atti. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisionesulla giurisdizione, avendo la parti conciliato la lite, come da accordo del 28.10.2024 in atti, restando superate le questioni di inammissibilità del ricorso poste in rilievo dal Pubblico ministeronelle conclusioni scritte . Le spese sono integralmente compensate su concorde richiesta di parte.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer