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Ordinanza — n. 4851/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares ordinary labor court jurisdiction over INPS contribution collection disputes, rejecting tax court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4851/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the ordinary labor court's jurisdiction over a dispute regarding INPS social security contributions, overturning the tax court's refusal. The tax court had declined jurisdiction based on the nature of the debt as a tax matter, while the opposing party argued for labor court authority under specific social security laws. The court ruled that disputes over the validity of social security contribution notices fall under ordinary labor jurisdiction, regardless of any underlying tax assessment origin.

Regesto Legislator

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Art. 24 d.lgs. 46/1999; Art. 362 c.p.c.: Controversies concerning the validity of notices for social security contributions payable to public funds belong to the ordinary labor court, not the tax court, as they pertain to social security rights and obligations.

Parole chiave

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social security contributions jurisdiction conflict labor court authority tax court competence INPS collection notices ordinary court jurisdiction deregulatory order contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 24, fifth paragraph, of D.Lgs. n. 46/1999
ha adito, ai sensi dell'art. 24, quinto comma, del decreto legislativo n.
Art. 2 of D.Lgs. n. 546/1992
ha adito, ai sensi dell'art. 24, quinto comma, del decreto legislativo n.
Art. 19 of D.Lgs. n. 546/1992
n.546/1992, non limitato nel suo ambito previsionale dal successivo art. 19 d.lgs.
Art. 362, second paragraph, item 1 of the Code of Civil Procedure
nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con ordinanza 22 luglio 2024 ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n.
Art. 30 of D.L. n. 78/2010
18090), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall'Inps (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ai sensi dell'art. 30 d.l.
art. 2 d.lgs. n.546/1992
ha adito, ai sensi dell'art. 24, quinto comma, del decreto legislativo n.
art. 24 d.lgs. 46/1999
ha adito, ai sensi dell'art. 24, quinto comma, del decreto legislativo n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 30756/2018
Cass. Sez. Un. n. 19461/2024
Cass. Sez. Un. n. 18090/2024
Cass. Sez. Un. n. 19523/2018
Cass. Sez. Un. n. 33368/2018
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Testo completo

LE CATALDI Consigliere ORDINANZA Sul ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 18209/2024 proposto d’ufficio dalla: CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VIBO VALENTIA, con ordinanza n. 329/2024 depositata il 22/07/2024 (r.g. n. 481/2024) tra: SOCIETA' AGRICOLA LA FORESTAS.R.L.; -ricorrente non costituita in questa fase – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - COSENZA, INPS – DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere ROSSANA MANCINO;lette le conclusioni scrittedel Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA 1. La Società Agricola La Foresta S.r.l. ha adito, ai sensi dell'art. 24, quinto comma, del decreto legislativo n. 46 del 1999, il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, nel contraddittorio con E.T.R. S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate) di Cosenza e l'Inps - sede di Vibo Valentia, la pronuncia di nullità o di annullabilità del ruolo e della cartella esattoriale portanti contributi previdenziali omessi nei confronti dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, relativi agli anni dal 2004 al 2008, per vizi di forma e di contenuto (relativi a profili di carenza di legittimazione dell'Istituto, difetto di titolo esecutivo e intervenuta decadenza), erroneità del credito contributivo e delle sanzioni.

2. Con sentenza 20 dicembre 2023, il Tribunale adito ha declinato la propria giurisdizione, in favore del giudice tributario, sul rilievo della natura tributaria delle prestazioni patrimoniali imposte e, pertanto, nella cognizione di tale giudice, a norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, non limitato nel suo ambito previsionale dal successivo art. 19 d.lgs. cit., avuto riguardo ai vizi denunciati della cartella esattoriale impugnata e nel solco di richiamato arresto giurisprudenziale di legittimità (Cass. Sez.Un.n.30756 del 2018, di attribuzione alla giurisdizione tributaria della cognizione sull'opposizione all'atto di pignoramento, asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, quale impugnazione del primo atto di manifestazione al contribuente della volontà di riscossione di un ben individuato credito tributario).

3. Sulla tempestiva riassunzione della Società Agricola La Foresta S.r.l. nei confronti dei medesimi contraddittori, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con ordinanza 22 luglio 2024 ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1 cod.proc.civ., in quanto spettante al Tribunale ordinario di Vibo Valentia, per avere il giudizio ad oggetto diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto previdenziale e per l'espressa previsione dell'art. 24 d.lgs. 46/1999 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), nell'estensione della procedura ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, della cognizione del giudice del lavoro in materia di opposizione contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali.

4. Il Procuratore Generale ha comunicato le sue conclusioni nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Come già deciso da queste Sezioni Unite con altri provvedimenti regolatori della giurisdizione in analoghe controversie proposte dalla medesima società in epigrafe indicata, in riferimento all‘estensione della disciplina della riscossione mediante ruolo ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (Cass.,Sez.Un.,15 luglio 2024, n. 19461; Cass.,Sez.Un., 2 luglio 2024, n. 18090), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall'Inps (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ai sensi dell'art. 30 d.l. n.78/2010 conv. con modif. con legge n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre, a norma dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che abbia dato origine alla pretesa creditoria dell'Inps sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate (Cass.

Sez.Un. 23 luglio 2018, n. 19523; Cass.,Sez. Un. 24 dicembre 2018, n. 33368).7. Vale, peraltro, rilevare che è inconferente il richiamo operato dal Giudice del lavoro di Vibo Valentia all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 30756 del 2018 concernente un giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso pignoramento iniziato in forza dicartella esattoriale emessa per credito tributario.

8. Il conflitto negativo di giurisdizione all’esame ha ad oggetto l'impugnazione, per vizi di forma e di contenuto, del ruolo e della cartella esattoriale, notificati alla Società Agricola La Foresta S.r.l., per contributi previdenziali omessi nei confronti di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato per l’anno 2009.

9. Pertanto, dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro. 10.Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di un conflitto, sollevato d'ufficio, nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva dinanzi alla Corte regolatrice.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale ordinario di Vibo Valenti