Court declares ordinary jurisdiction over hospital fee dispute despite pending administrative inspection appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared ordinary jurisdiction applicable to a dispute between a private hospital and a health authority regarding unpaid surgical fees. While the hospital argued that a pending administrative appeal regarding inspection findings should trigger administrative jurisdiction, the court distinguished the current claim as a purely patrimonial debt. The decision rests on the principle that the existence of a separate administrative proceeding regarding inspection validity does not alter the nature of the underlying financial claim, which remains within the ordinary court's domain.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.; The ordinary court retains jurisdiction over patrimonial claims for public service concessions even when a separate administrative proceeding challenges the validity of inspection reports underlying a counterclaim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11640/2024 R.G. proposto da: PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA LETIZIA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI, 30 presso il dott. Alfredo Placidi, rappresentata e difesa dall’avvocata RULLI ALESSANDRA -ricorrente- contro ASL N. 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI SANT'ANGELA MERICI, 96, presso lo studio dell’avvocato CONDO' EMANUELE. che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro NERONI MASSIMILIANO, DI DONATO ATTILIO -intimati- per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente davanti al TRIBUNALE di L’AQUILA, rg. n. 1461/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA 1.-La Presidio Ospedaliero Villa Letizia s.r.l., struttura sanitaria accreditata per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera con la Regione Abruzzo e con il Servizio sanitario, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo al giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di L’Aquila, numero r.g. 1461/2020, chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Resiste con controricorso la ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, la quale chiede invece che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Non hanno svolto attività difensive in questo giudizio per regolamento gli intimati Attilio Di Donato e Massimiliano Neroni. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte chiedendo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario. 2. - La causa ha ad oggetto l’opposizione proposta dalla ASL 1 di Avezzano – Sulmona - L’Aquila dinanzi al Tribunale di L’Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 340/2020, intimato dalla Presidio Ospedaliero Villa Letizia s.r.l. per ottenere il pagamento della somma di € 176.840,99, oltre interessi, a saldo dei compensi spettanti alla struttura per le erogazione di prestazioni di chirurgia vertebrale in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale nei mesi di gennaio-febbraio 2020. 3. - L’opponente Azienda Sanitaria n. 1 di Avezzano – Sulmona - L’Aquila ha eccepito che, all’esito dei controlli di appropriatezza effettuati dai Nuclei Operativi di Controllo (NOC) all’interno della struttura, erano risultateprestazioni inappropriate per un ammontare di € 176.840,99, per il quale l’amministrazione sanitaria aveva richiesto alla struttura l’emissione di apposite note di credito, somma perciò poi decurtata dalle remunerazioni per le prestazioni oggetto della pretesa monitoria.
L’opposta società Presidio Ospedaliero Villa Letizia ha controdedotto l’illegittimità del verbale NOC dell’11 febbraio 2020, le cui risultanze, come visto, erano state poste a fondamento della decurtazione delle remunerazioni dovute alla struttura per l’attività sanitaria svolta nel 2018, pari all’importo detratto a compensazione sui saldi spettanti alla Casa di Cura per i mesi di gennaio e febbraio 2020. Tale verbale dell’11 febbraio 2020 è stato peraltro autonomamente impugnato dalla Presidio Ospedaliero Villa Letizia dinanzi al T.A.R.
Abruzzo – L’Aquila, in procedimento che le parti indicano come ancora pendente, all’esito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal Tribunale ordinario di L’Aquila nel giudizio n. 640/2020 R.G. con sentenza del 6 aprile 2021, n. 213. Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rg. n. 1461/2020, il giudice istruttore del Tribunale di L’Aquila, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - La ricorrente per regolamento Presidio Ospedaliero Villa Letizia s.r.l. espone che, “sebbene la scelta iniziale della ricorrente abbia riguardato la giurisdizione ordinaria, alla luce dei rilievi mossi dalla ASL opponente e delle controdeduzioni sollevate dalla Casa di Cura nel giudizio di merito, sovrapponibili a quelle già dedotte nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R.
L’Aquila n. 246/2021 R.G. (riassunto all’esito della sentenza resa dal Tribunale di L’Aquila n. 213/2021 del 06 aprile 2021), per la controversia in esame sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo”. Per la ricorrente, involgendo la causa “profili di legittimità del verbale ispettivo del NOC dell’11 febbraio 2020”, “ai sensi del combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 133, 1° co., lett.
c) c.p.a., la competenza giurisdizionale a decidere su dette questioni appartiene al Giudice Amministrativo”. 2. – Va dapprima riconosciuto l’interesse della Presidio Ospedaliero Villa Letizia s.r.l., che ha instaurato il giudizio di merito dinanzi al Tribunale ordinario di L’Aquila, a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, sussistendo in capo ad essa, alla luce delle vicende inerenti al parallelo giudizio di impugnazione del verbale dell’11 febbraio 2020, un ragionevole dubbio sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito (Cass.
Sez. Unite, n. 15122 del 2022). 3. –Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 3.1. - La causa promossa dalla Presidio Ospedaliero Villa Letizia s.r.l. ha ad oggetto il pagamento dei corrispettivi dovuti alla struttura privata operante in regime di accreditamento per le prestazioni sanitarie rese in esecuzione del rapporto, a carattere paritario e contenuto meramente patrimoniale, di concessione di pubblico servizio, e perciò appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. 3.2. - Non assume altrimenti rilievo, ai fini della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, la circostanza che l’ASL intimata con decreto ingiuntivo abbia, come nella specie, eccepito in compensazione un proprio controcredito fondato sull’esito dei controlli di appropriatezza da essa eseguiti e sul conseguente accertamento dell'inadempimento della struttura rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.
Siffatta eccezione non verte sull'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali, né si sostanzia in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa la legittimità del provvedimento e la verifica dell'azione della P.A. posti a fondamento della medesima eccezione (questione pregiudiziale che viene dedotta come oggetto di separato processo amministrativo pendente), sicché influisce soltanto sul merito della controversia e sulla fondatezza della pretesa, ma non sulla giurisdizione, determinata invece dalla domanda come prospettata (Cass.
Sez. Unite n. 24338 del 2024; n. 13592 e n. 1602 del 2022; n. 31029 del 2019; n. 28053 del 2018). 4. – Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ASL 1 di Avezzano – Sulmona - L’Aquila nei confronti della Presidio Ospedaliero Villa Letizia s.r.l., rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di L’Aquila anche per la liquidazione delle spese del regolamento preve