Decreto — n. 4772/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6505-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI BOVOLENTA,rappresentato e difes o d agli Avvocati Leonardo Bolla e Vittorio Titotto; - ricorrente - contro DECO S.A.S. DI SCHIEVANO DEVIS C., LIANA S.A.S. DI SCHIEVANO LICIA C., IMMOBILIARE ANTONIANA S.N.C. DI ZORZI RAFFAELA MARIA E MARIA e MASCHIO Maria Teresa, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Mario Bertolissi e Stefano Gattamelata; - controricorrent i – nonché contro BERTIPAGLIA Maria; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7435del 2023, pubblicata il 31luglio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 9 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4772/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6505-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI BOVOLENTA,rappresentato e difes o d agli Avvocati Leonardo Bolla e Vittorio Titotto; - ricorrente - contro DECO S.A.S. DI SCHIEVANO DEVIS C., LIANA S.A.S. DI SCHIEVANO LICIA C., IMMOBILIARE ANTONIANA S.N.C. DI ZORZI RAFFAELA MARIA E MARIA e MASCHIO Maria Teresa, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Mario Bertolissi e Stefano Gattamelata; - controricorrent i – nonché contro BERTIPAGLIA Maria; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7435del 2023, pubblicata il 31luglio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 9 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 6505-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: COMUNE DI BOVOLENTA,rappresentato e difes o d agli Avvocati Leonardo Bolla e Vittorio Titotto; - ricorrente - contro DECO S.A.S. DI SCHIEVANO DEVIS C., LIANA S.A.S. DI SCHIEVANO LICIA C., IMMOBILIARE ANTONIANA S.N.C. DI ZORZI RAFFAELA MARIA E MARIA e MASCHIO Maria Teresa, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Mario Bertolissi e Stefano Gattamelata; - controricorrent i – nonché contro BERTIPAGLIA Maria; -intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 7435del 2023, pubblicata il 31luglio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 9 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, complessivamente, in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì 2