Decreto — n. 4480/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9743-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CIRCOLO DEI FORESTIERI S.R.L. UNIPERSONALE, rappresentato e difesodagli Avvocati Felice Terracciano e Pietro Di Stefano ; - ricorrent e - contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difes a dall’Avvocato Beatrice Dell’Isolae dall’Avvocato Fabrizio Niceforo; -controricorrente- AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA, AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO SORRENTO – SANT’AGNELLO; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8906 del 202 3 , depositatain data 12 ottobre 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 202 5 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Decreto — n. 4480/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9743-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CIRCOLO DEI FORESTIERI S.R.L. UNIPERSONALE, rappresentato e difesodagli Avvocati Felice Terracciano e Pietro Di Stefano ; - ricorrent e - contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difes a dall’Avvocato Beatrice Dell’Isolae dall’Avvocato Fabrizio Niceforo; -controricorrente- AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA, AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO SORRENTO – SANT’AGNELLO; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8906 del 202 3 , depositatain data 12 ottobre 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 202 5 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 9743-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: CIRCOLO DEI FORESTIERI S.R.L. UNIPERSONALE, rappresentato e difesodagli Avvocati Felice Terracciano e Pietro Di Stefano ; - ricorrent e - contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difes a dall’Avvocato Beatrice Dell’Isolae dall’Avvocato Fabrizio Niceforo; -controricorrente- AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLA CAMPANIA, AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO SORRENTO – SANT’AGNELLO; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 8906 del 202 3 , depositatain data 12 ottobre 202 3 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 202 5 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna il ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700, di cui euro 3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ro