Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 4467/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4467/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4467/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 8649-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ZF AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., rappresentata e difes a d agli Avvocati Fiorella Federica Alvino e Giovanna Branca; - ricorrente - contro PROTEG S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Irene Cossu; - controricorrent e – contro REGIONE CAMPANIA, rappresentat a e difes a dall’Avvocat o Massimo Consoli; - controricorrent e – nonché contro CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocat o Giuseppe Cristiano; - controricorrent e – e nei confronti di AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CAMPANIA;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis cod. proc. civ, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4467/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 8649-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ZF AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., rappresentata e difes a d agli Avvocati Fiorella Federica Alvino e Giovanna Branca; - ricorrente - contro PROTEG S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Irene Cossu; - controricorrent e – contro REGIONE CAMPANIA, rappresentat a e difes a dall’Avvocat o Massimo Consoli; - controricorrent e – nonché contro CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocat o Giuseppe Cristiano; - controricorrent e – e nei confronti di AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CAMPANIA;

Parole chiave

Generato dall'IA
eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro anticipo spese tardivo notifica tardiva dei difetti rinvio del dibattimento domanda d'asilo tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis cod. proc. civ
1110/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 8649-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ZF AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L., rappresentata e difes a d agli Avvocati Fiorella Federica Alvino e Giovanna Branca; - ricorrente - contro PROTEG S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Irene Cossu; - controricorrent e – contro REGIONE CAMPANIA, rappresentat a e difes a dall’Avvocat o Massimo Consoli; - controricorrent e – nonché contro CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocat o Giuseppe Cristiano; - controricorrent e – e nei confronti di AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CAMPANIA;

COMUNE DI CAIVANO; - intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1110/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrentel’8 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in euro 3.700, di cui euro3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di