Decreto — n. 4463/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3982-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE PROGRESSIONE IN CARRIERA PERSONALE POLIZIA DI STATO, MINISTERO DELL’INTERNO – DIP - PUBBL. SICUREZZA RISORSE UMANE, QUESTURA DI ROMA, QUESTURA DI BRINDISI, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrent i - contro RITA SVERDIGLIOZZI, rappresentat a e difes a dall’ A vvocat o Alessia Fiore; -controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 9805 del 202 3 , depositata in data 15 novembre2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso ;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Decreto — n. 4463/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3982-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE PROGRESSIONE IN CARRIERA PERSONALE POLIZIA DI STATO, MINISTERO DELL’INTERNO – DIP - PUBBL. SICUREZZA RISORSE UMANE, QUESTURA DI ROMA, QUESTURA DI BRINDISI, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrent i - contro RITA SVERDIGLIOZZI, rappresentat a e difes a dall’ A vvocat o Alessia Fiore; -controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 9805 del 202 3 , depositata in data 15 novembre2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso ;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 3982-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE PROGRESSIONE IN CARRIERA PERSONALE POLIZIA DI STATO, MINISTERO DELL’INTERNO – DIP - PUBBL. SICUREZZA RISORSE UMANE, QUESTURA DI ROMA, QUESTURA DI BRINDISI, rappresentatie difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrent i - contro RITA SVERDIGLIOZZI, rappresentat a e difes a dall’ A vvocat o Alessia Fiore; -controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 9805 del 202 3 , depositata in data 15 novembre2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso ;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna le parti ricorrentiin solido al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 20