Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, Evolve Consorzio Stabile, challenged a Council of State judgment against Consip S.p.A. and several other entities, but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on an early settlement proposal within the statutory forty-day period.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 5470-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: EVOLVE CONSORZIO STABILE, rappresentat o e difes o da gli AvvocatiRomano Vaccarella e Lodovico Visone; - ricorrent e - contro CONSIP S.P.A., rappresentata e difes a dall’ A vvocatura generale dello Stato; -controricorrente - EXITONE S.P.A. in concordato preventivo, GESTIONE INTEGRATA S.R.L., SOFEIN S.P.A. (ex GI ONE), C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI, ACCADUEO S.R.L., SOCIETÀ COOPERATIVA REAR, SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE, ORGOGLIO CULTURA SOC.
CONSORTILE A R.L.; - intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato , n. 7957 del 202 3 , depositata in data 25agosto 2023 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrentein data 8 gennaio 2025;considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrent e al pagamento, in favore del l a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma,