Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to an early settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Nuova Spazi S.r.l., had submitted a proposal for early resolution on December 18, 2024, but did not request a decision before the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposal for early settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 804-2024R.G., relativo al ricorsoproposto da: NUOVI SPAZI S.R.L., rappresentat a e difes a d all’Avvocato Giuseppe Scavuzzo; - ricorrente - contro COMUNE DI MILANO, rappresentat o e difes o dagli Avvocati Antonello Mandarano, Paola Cozzi, Maria Lodovica Bognetti, Anna Tavano e Giuseppe Lepore; - controricorrent e – nonché contro CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA’ S.P.A.; A.T.M. S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 5112del 2023, pubblicata il 23maggio 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla part e ricorrenteil 18 dicembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.700, di cui euro 3.500 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma,