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Decreto — n. 2673/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 2673/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a formal proposal for early settlement within the required forty-day period. The appellant, representing a private medical practice, challenged a decision by the Sicilian Regional Health Authority and the Provincial Health Service, but remained silent after the settlement offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: A cassation appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on an early settlement proposal within the statutory period.

Parole chiave

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early settlement proposal waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limits litigation costs allocation tempestività dell'inoltro allegazioni insufficientemente motivate opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
488 del 2023, depositata il 27 luglio2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
488 del 2023, depositata il 27 luglio2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 20694-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: DI STEFANOCarmelo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società LA RICERCA BIO-CLINICA DEL DOTT. CARMELO DI STEFANO C. s.a.s., rappresentatoe difes o da gli Avvocati Giuseppe Foti, Antonio Fazio ed Emilio Salvatore Castorina; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonino Ravì; - controricorrente – nonché contro ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 488 del 2023, depositata il 27 luglio2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 18dicembre 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delleparti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania,in euro 4.200 , di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, e, per l’Assessorato della Salute, in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma