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Ordinanza — n. 2447/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior ruling's material error regarding the specific legal document reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2447/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous joint section order. The appellant argued that the prior order incorrectly cited a 2017 judgment instead of the actual 2018 order containing the omitted provision. The court accepted the correction because the cited document was indeed erroneous, ordering the clerical office to update the text and device accordingly.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A material error in a Supreme Court order regarding the citation of the underlying decision must be corrected upon request, substituting the incorrect reference with the accurate document title.

Parole chiave

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material error correction c.p.c. appeal procedure joint section order document citation error clerical amendment supreme court ruling omission of provision correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Giuseppe Vitolo difensore antistatario”, ordinando la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento; - che il citato ricorrente, con ulteriore ricorso formulato ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ha chiesto la correzione della predetta ordinanza n.
Art. 391 c.p.c.
Giuseppe Vitolo difensore antistatario”, ordinando la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento; - che il citato ricorrente, con ulteriore ricorso formulato ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ha chiesto la correzione della predetta ordinanza n.
art. 391-bis c.p
Giuseppe Vitolo difensore antistatario”, ordinando la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento; - che il citato ricorrente, con ulteriore ricorso formulato ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ha chiesto la correzione della predetta ordinanza n.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 29432/2024
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Testo completo

O TERRUSI Consigliere ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 16934-2024 proposto da: VITOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo STUDIO VIGLIONE - VITOLO, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente – contro IMPAGLIAZZO MARIO; -intimato - Per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 20067/2024 della CORTE DI CASSAZIONE a Sezioni unite , pubblicata il 22/07/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere ALDO CARRATO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, il quale conclude per procedersi alla richiesta correzione.

RILEVATO: - che, con ordinanza n. 20067/2024 (pubblicata il 22 luglio 2024), queste Sezioni unite, pronunciando sul ricorso n. RG 21968/2023 proposto dall’Avv. Vitolo Giuseppe, lo accoglievano, disponendo la correzione della sentenza n. 24965/2017, con l’aggiunta, nel dispositivo, di seguito alla liquidazione delle spese e compensi, del periodo “da distrarsi in favore dell’avv. Giuseppe Vitolo difensore antistatario”, ordinando la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento; - che il citato ricorrente, con ulteriore ricorso formulato ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., ha chiesto la correzione della predetta ordinanza n. 20067/2024 nella parte in cui, anziché indicare – sia nel testo che nel dispositivo - quale ordinanza da correggere la n. 17126 del 28 giugno 2018, la quale recava l’omissione sopraindicata,ha posto riferimento alla sentenza n. 24965/2017; va aggiunto, per completezza, che quest’ultima sentenza, resa tra le medesime parti, era già stata oggetto di analoga correzione con l’ordinanza n. 13945 del 2024 che risulta regolarmente annotata in calce alla suddetta sentenza 24965/2024;

CONSIDERATO: - che, effettivamente, l’ordinanza n. 20067/2024 risulta affetta dal dedotto errore materiale, onde deve disporsene la correzione nel senso richiesto dal ricorrente, senza adottare alcuna pronuncia sulle spese del procedimento (v., da ultimo e per tutte, Cass. SU n. 29432/2024), ordinando alla cancelleria di provvedere ai conseguenti adempimenti per l’attuazione del presente provvedimento;

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che l’ordinanza delle Sezioni unite n. 20067/2024, venga corretta –sia nell’epigrafe, sia nel testo della motivazione che nel dispositivo – nel senso che il riferimento alla “sentenza n. 24965/2017” deve intendersi sostituito con l’indicazione “ordinanza n. 17126/2018”. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti ai fini dell’attuazione del presente provvedimento. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio delle Sez