Cassation appeal dismissed as withdrawn due to accepted early settlement proposal under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Council of State's decision extinguished because the appellants accepted an early settlement proposal. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal and a judgment ordering the appellants to pay the respondent's legal costs. The court ruled this way because the statutory forty-day period for requesting a decision on the settlement proposal had passed without objection, and the parties had explicitly accepted the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: When a party accepts a proposal for early settlement of a cassation appeal and fails to request a decision within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 21677-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: ITAL GREEN ENERGY S.R.L.; POWERFLOR S.R.L. ; SORGENIA BIOENERGIE S.P.A.; SOCIETÀ ITALIANA CENTRAL I TERMOELETTRICHE – SICET S.R.L. ; TAMPIERI ENERGIE S.R.L. ; ZIGNAGO POWER S.R.L. e ENERGIE TECNOLOGIE AMBIENTE S.P.A. – E.T.A. , tutte rappresentat e e difes e dall’Avv . Giovanni Battista Conte; - ricorrent i - contro GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. S.P.A. , rappresentatoe difeso da gli Avv .ti Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 5859 del 202 4 , pubblicatain data 2 luglio 202 4 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti ricorrent i il 1 0 dicembre 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; tanto più che le parti ricorrenti hanno espressamente accettato la proposta formulata e non si sono opposte all’estinzione del giudizio; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200, di cui euro 7.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì