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Decreto — n. 1630/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court rejects preliminary reference due to prior ruling on suspension of tax assessment deadlines.

Numero d'incarto Decreto — n. 1630/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the preliminary reference inadmissible because the same legal issue had already been resolved by a prior ruling on January 15, 2025. Lower tribunals argued about whether the 85-day suspension applied to all tax deadlines or only those expiring by December 31, 2020. The Court determined its earlier decision established that the suspension applies to all relevant activities, rendering the new reference unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 67 d.lgs. 18/2020; Art. 12 d.lgs. 159/2015: The suspension of tax deadlines applies to all related activities, not merely those expiring within the suspension period, thereby extending the deadline for all pending proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary reference inadmissibility tax assessment suspension statutory interpretation Cassation precedent deadline extension

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020
–A sostegno del dubbio interpretativo e della sua grave difficoltà , le ordinanze di rimessione osservano che nella giurisprudenza di merito si sono delineatidue indirizzi in ordine all’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 del decreto- legge n.
Art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015
212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs.
Art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000
visto l’art. 363-biscod.proc.
Art. 363-bis c.p.c.
visto l’art. 363-biscod.proc.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025

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Testo completo

aprile 2020, n. 27– il quale sta bilisce , al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”.

Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal giudice a quo nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di recupero conseguente al disconoscimento del credito d’imposta maturato ai sensi della legge n. 449 del 1997, nel quale è controversa la nullità dell’accertamento perché emesso oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, ritenendosi non applicabile, nella specie, la proroga di 85 giorni per l’attività di accertamento introdotta, durante il periodo emergenziale Covid-19, dall’art. 67 deldecreto-legge n. 18 del 2020. 2.

– Un’altra questione pregiudiziale, dello stesso tenore, è stata sollevata dalla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado diGorizia con ordinanza in data 19 novembre 2024 (RGN 24142/2024).3. – Anche l a Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce (RGN 24246/2024)ha sollevato, con ordinanza del 19 novembre 2024, un’identica questione pregiudiziale, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU nel quale il contribuente ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per notifica tardiva, in quanto effettuata oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, non ritenendoapplicabile, nel caso in esame, la proroga di 85 giorni prevista dal predetto art. 67. 4.

–A sostegno del dubbio interpretativo e della sua grave difficoltà , le ordinanze di rimessione osservano che nella giurisprudenza di merito si sono delineatidue indirizzi in ordine all’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 del decreto- legge n. 18 del 2020: un orientamento si è espresso per l’applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell’applicabilità della sospensione di cui all’art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020. 5.

–Il rinvio pregiudiziale disposto da l la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Lecce non può essere ammesso perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione. La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960,ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza,uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67, con l’espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall’ art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimentianche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

P.Q.M.

visto l’art. 363-biscod.proc. c iv ., dichiara in ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanzedi cui in p