Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to request a decision within 40 days of receiving the early settlement proposal. The Ministry of the Interior and the Avellino Police Station argued that the silence constituted a formal waiver of the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the respondent to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Silence by the respondent within forty days of an early settlement proposal constitutes a deemed waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19379-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO,QUESTURA DI AVELLINO, rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrent i - contro CARBONE Sabatino e VETRANO Stefano, rappresentati e difesi dall’Avv. Emilio Paolo Sandulli; - controricorrent i – avversola sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5759/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 novembre2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì