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Decreto — n. 342/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to early settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 342/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the respondent failed to request a decision within 40 days of receiving the early settlement proposal. The Ministry of the Interior and the Avellino Police Station argued that the silence constituted a formal waiver of the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the respondent to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: Silence by the respondent within forty days of an early settlement proposal constitutes a deemed waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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early settlement proposal deemed waiver of appeal extinction of cassation silence as waiver litigation costs allocation eccezioni processuali allegazioni insufficientemente motivate opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.
5759/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
5759/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 391 cod. proc. civ
civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art.
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Testo completo

ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 19379-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO,QUESTURA DI AVELLINO, rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrent i - contro CARBONE Sabatino e VETRANO Stefano, rappresentati e difesi dall’Avv. Emilio Paolo Sandulli; - controricorrent i – avversola sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5759/2024, pubblicata in data 28 giugno 2024; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 21 novembre2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200, di cui euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, lì