Cassation court remands case for public hearing due to missing special power of attorney under Art. 380 bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the interim order inadmissible because the applicant failed to submit a special power of attorney required by Article 380 bis of the Code of Civil Procedure. Although the applicant requested a decision based on a recent legislative amendment, the court determined the issue required public hearing for proper evaluation. Consequently, the case was remitted to the public session scheduled for March 11, 2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 7 d.lgs. 164/2024: The absence of a special power of attorney for requesting an interim decision renders the application inadmissible, necessitating a public hearing to assess the applicability of recent legislative modifications.
Parole chiave
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024 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7139/2024 R.G. proposto da : INCARDONA ROBERTO, elettivamente domiciliato in Vittoria Via Ricasoli n.57, presso lo studio dell’avvocato FIDONE GIOVANNI FRANCESCO (FDNGNN82L30A509I),che lo rappresenta e difende . -RICORRENTE- contro COMUNE DI VITTORIA, elettivamente domiciliato in VITTORIA VIA NINO BIXIO, 34, presso lo studio dell’avvocato BRUNO ANGELA (BRNNGL58R62E541H),che lo rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Consiglio di Giustizi a amministrativa della Sicilia n. 207/2024,depositata il 18/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2024 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. rilevatoche: - R iccardo Incardona ha proposto ricorso , affidato ad un unico motivo, avverso la pronuncia con cui il Consiglio di Giusti zia amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato la legittim ità dell’ordinanza n. 86/2017 del Comune di Vittoria con cui era stata disposta la demolizione di alcuni manufatti edilizi realizzati in assenza di permesso a costruire, denunciando l’ eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il C onsiglio per aver individuato autonomamente le opere da demolire, non descritte nel provvedimento impugnato, e per aver affermato che dette opere necessitavano del permesso a costruire pur trattandosi di interventi che non avevano determinato una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; - che secondo il ricorrente era stata così effettua ta dal giudicante una propria valutazione di merito, s o stituendosi a lla P.A., avendo reputato erroneamente ininfluente che gli accertamentifossero stati svolti in applicazione dell’art. 5 della L.R. 37/1985, non più in vigore poiché abrogato dall’art. 30 della L.R. 16/2016. - l a Prima Presidente ha depositato , in data 5.6.2024, una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , ravvisando la manifesta infondatezza del ricorsoe il ricorrente , con istanza dell’11.7.2024, ha chiesto la decisione.
Ritenutoche : - l’ istanza di decisione non è corredata da una nuova procura speciale ai sensi dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., il che rende necessario valutare gli effetti e l ’eventuale applicabilità al presente giudizio della modifica dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c., introdotta dall’art. 3, comma terzo, lett.
n) del d.lgs. 31.10.2024, n. 164, entrata in vigore il 26.11.2024, che ha soppresso la necessità che il difensore simunisca della procura speciale per richiedere la decisione , tenendo conto della previsionedell’art. 7 del d.lgs. 164/2024 secondo cui, ove non diversamente disposto, le norme novellate si applicano si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; - la rilevanza della questione rend a opportun a la trattazion e del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa all’udienza pubblica delgiorno 11 marzo 2025. Così deciso in Roma, nella camera di consi