Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the Rome Court of Appeal's judgment extinguished because the Ministry of Foreign Affairs failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Ministry, represented by the State Attorney, had not submitted a formal request for the decision of the appeal within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the Ministry to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request the decision of a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20429/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro PIEMONTESE LUIGI, MALVESTUTO LORELLA, PAGLIARDINI ANGELO, TITOLO LUIGI, PAZZAGLI ALESSANDRA, BIGNAMINI MARIA RICCARDA, PACCHIONE MARIA, BALDI IRENE MANUELA, rappresentati e difesi dall’avvocato NASO DOMENICO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 3150/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 13/10/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20429/2025 Numero sezionale 1085/2025 Numero di raccolta generale 34967/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Domenico Naso. Così deciso in Roma, il 31/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 20429/2025 Numero sezionale 1085/2025 Numero di raccolta generale 34967/2025 Data pubblicazione 31/12/2025