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Decreto — n. 34965/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 34965/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the Ministry of Foreign Affairs failed to respond within the mandatory 40-day period. The Ministry had proposed a settlement, but the opposing party did not request a decision on the appeal within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the Ministry to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days of the proposal for settlement results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40-day response deadline settlement proposal deemed withdrawal litigation costs allocation correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
2745/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 16/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
2745/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 16/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19419/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro ROSSI GIANNI, DI PAOLO CARLA, SIRECI ANTONIETTA MARIA, DA ROLD EMILIO, TRAMONTANA FILIPPA, BUONAUGURIO VIRGINIA, GUERRA ANGELA, COLAVITA ANNA CINZIA, rappresentati e difesi dall’avvocato NASO DOMENICO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 2745/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 16/09/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 19419/2025 Numero sezionale 1083/2025 Numero di raccolta generale 34965/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Domenico Naso. Così deciso in Roma, il 31/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 19419/2025 Numero sezionale 1083/2025 Numero di raccolta generale 34965/2025 Data pubblicazione 31/12/2025