Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Foreign Affairs failed to respond within the mandatory 40-day period. The Ministry, represented by the State Attorney, had filed the appeal against a Rome Court of Appeal judgment regarding labor disputes. The court ruled that the statutory silence constituted a formal waiver of the right to appeal, resulting in the dismissal of the case and an order for the Ministry to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of a party to request a decision on a cassation appeal within forty days of notification constitutes a formal waiver, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12650/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro LOFFREDO AUTILIA, MELONI LUCIANO, COSCIA MARINA, LENZI GABRIELE, CASTALDI ALESSIA, DE LORENZI MARIA SIMONA, NEGRO MICHELE, GRAZIANI LORENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato NASO DOMENICO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 1906/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 29/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12650/2025 Numero sezionale 1079/2025 Numero di raccolta generale 34956/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Domenico Naso. Così deciso in Roma, il 31/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 12650/2025 Numero sezionale 1079/2025 Numero di raccolta generale 34956/2025 Data pubblicazione 31/12/2025