Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn by plaintiff under procedural silence rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished because the plaintiff failed to request a decision within the statutory forty-day period after being notified of a settlement proposal. Although the case involved a dispute between a private individual and INPS regarding social security benefits, the court found no active defense or request for judgment. Consequently, the court ruled that the litigation process terminated automatically due to the plaintiff's inaction, resulting in the dismissal of the appeal without addressing the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the prescribed time following a settlement proposal, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 11398-2025, proposto da FORMENTINI GIULIA, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato MARIO CIMINO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore speciale di SCCI intimato Avverso la sentenza n. 72 del 2025 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 7 marzo 2025 (RGN 211/2024) RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, in difetto di attività difensiva della parte evocata in causa; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Roma, 30 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Numero registro generale 11398/2025 Numero sezionale 1078/2025 Numero di raccolta generale 34954/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 - 2 - Angelo Cerulo Numero registro generale 11398/2025 Numero sezionale 1078/2025 Numero di raccolta generale 34954/2025 Data pubblicazione 31/12/2025