Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal and orders appellant to pay litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Tipografia Gallizzi S.R.L. against a lower court judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory period. The court noted that a proposal for settlement had been communicated to both parties, and the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to proceed. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to bear all litigation costs, including compensation, out-of-pocket expenses, and statutory interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party fails to request a decision within forty days after a proposal for settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn, and the court must declare the case extinguished while awarding costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE QUARTA CIVILEIL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminato il ricorso 24223-2024, proposto da TIPOGRAFIA GALLIZZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato STEFANO PILO, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata MADDALENA MARCHESI, presso lo studio della quale, in ROMA, VIA CATANZARO, 15, elegge domicilio controricorrente Avverso la sentenza n. 2669 del 2024 della Corte d’appello di Roma, depositata il 31 luglio 2024 (RGN 166/2022), RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; Numero registro generale 24223/2024 Numero sezionale 1077/2025 Numero di raccolta generale 34953/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 - 2 - P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Roma, 30 dicembre 2025 Il Consigliere delegato Angelo Cerulo Numero registro generale 24223/2024 Numero sezionale 1077/2025 Numero di raccolta generale 34953/2025 Data pubblicazione 31/12/2025